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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28823/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una contribuente, di dieci intimazioni di pagamento collegate ad altrettante cartelle esattoriali per tributi erariali e locali. In appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso originario ritenendo tardiva l'impugnazione delle intimazioni di pagamento, in quanto ha preso come termine iniziale non la notifica del ricorso introduttivo, ma la successiva costituzione in giudizio presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'impugnazione era tempestiva perché il ricorso era stato notificato entro il termine di legge. Con il secondo motivo, subordinato, si deduce violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR valorizzato implicitamente la tardiva costituzione in giudizio della contribuente, pur trattandosi di adempimento che non incide sulla tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la notificazione del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale successore ex lege del precedente concessionario. Nel merito ha accolto il primo motivo, affermando che nel processo tributario la litispendenza si determina con la notifica del ricorso e non con la successiva costituzione in giudizio; perciò la CTR ha erroneamente fatto decorrere il termine di impugnazione dalla costituzione in giudizio anziché dalla notifica del ricorso, che era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la litispendenza e l'instaurazione del giudizio si perfezionano con la notificazione del ricorso, non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente.
  • La costituzione in giudizio ex art. 22 d.lgs. n. 546/1992 è un adempimento ulteriore che non incide sull'esistenza del processo, ma può soltanto precluderne la prosecuzione se omessa o tardiva.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione di un atto tributario, il giudice deve avere riguardo alla data di notifica del ricorso introduttivo e non alla data del deposito o della trasmissione alla segreteria della commissione tributaria.
  • La notificazione del ricorso per cassazione al successore ex lege dell'originario agente della riscossione è valida se effettuata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione; l'eventuale vizio di notifica al difensore del precedente ente integra una nullità sanabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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