Cassazione Penale, Sentenza n. 8030/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione della recidiva operata in sede di rinvio: si censurava la sussistenza della recidiva (nella sentenza rivendicata inizialmente come "specifica ed infraquinquennale") in relazione a precedenti per tentato furto del 1994, deducendo che i reati di narcotraffico non sarebbero della stessa indole del tentato furto e che il lungo intervallo temporale e la mera comunanza di movente economico non giustificano il riconoscimento della recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione non era stata devoluta al giudice di legittimità nel precedente ricorso; sul merito il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte, nel rispetto dei limiti dell'annullamento con rinvio, ha confermato la qualificazione della recidiva come "specifica" (escludendo l'elemento "infraquinquennale"), motivando che la continuità criminosa risultava dalla appartenenza del ricorrente al clan camorristico e dalla persistenza di una indole lucro-produttiva comune tra i fatti, elemento sufficiente a legittimare la recidiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Definizione di "reati della stessa indole" e criterio per la recidiva specifica: la Corte ricava che non è necessario l'identico bene giuridico tutelato, ma possono prevalere omogeneità per modalità, movente o caratteristiche fondamentali dei fatti.
Riferimento alle norme sulla recidiva nel quadro delle censure: la sentenza di merito è stata valutata alla luce dei principi di ricostruzione della recidiva di cui all'art. 99 e alla giurisprudenza interpretativa.
D.P.R. n. 309/1990, art. 74 commi 1 e 2; art. 80 comma 1 lett. e); art. 73
Norme sostanziali dei reati contestati (detenzione e traffico di stupefacenti, disposizioni penalmente rilevanti): la qualificazione della recidiva è stata applicata ai reati di narcotraffico commessi dal ricorrente.
Rilevanza del vincolo associativo (clan camorristico) quale elemento fattuale che ha contribuito a dimostrare la continuità criminosa e la propensione del ricorrente a delinquere.
Riferimento alla partecipazione in concorso od aiuti (reati satellite in continuazione), ossia norme applicate ai capi di imputazione uniti in continuazione.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale richiamata in relazione ai limiti formali dell'esposizione dei motivi nel ricorso.
art. 627 terzo comma cod. proc. pen.
Principio per cui il giudice del rinvio si uniforma alla decisione della Corte di Cassazione sui punti di diritto decisi dalla stessa; limita l'ambito della rinnovazione del giudizio.
art. 628 secondo comma cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza del giudice di rinvio è impugnabile solo per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione, limitando il sindacato sulle questioni già definite.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di reiezione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di rinvio può rivedere integralmente la decisione nei limiti dell'annullamento: deve però evitare di ripetere la stessa motivazione censurata dalla Cassazione e restare entro il perimetro dell'effetto devolutivo stabilito dalla pronuncia di annullamento.
- Le questioni non sollevate nel ricorso per cassazione originario o non oggetto dell'annullamento sono precluse al riesame in sede di rinvio; punti nuovi o non devoluti possono essere dichiarati inammissibili.
- La recidiva "specifica" si valuta con riferimento all'art. 101 c.p.: non è necessario che i reati colpiscano lo stesso bene giuridico, può essere sufficiente l'omogeneità per movente, modalità o caratteristiche fondamentali dei reati.
- La mera comunanza di movente economico (scopo di lucro) non determina automaticamente la medesima indole: il giudice deve motivare concretamente perché, nel caso specifico, tale comunanza sia sintomatica di una persistente indole criminale.
- Un lungo intervallo temporale tra precedenti e fatti successivi non esclude automaticamente la recidiva se sussistono elementi fattuali (es. perdurante appartenenza o legami con organizzazioni criminali) che dimostrino la continuità o la persistenza della pericolosità.
- La valutazione della recidiva rimane in linea di massima un apprezzamento di merito: se adeguatamente motivata, la decisione del giudice di merito è difficilmente censurabile in Cassazione.
- In casi simili, difensori e giudici devono porre attenzione formale alle questioni devolute alla Cassazione: omissioni procedurali o censure non formulate al tempo opportuno possono rendere inammissibili successivi rilievi.
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