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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35086/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento e il relativo ruolo per imposte relative all'anno 2006, notificati nel 2016, deducendone l'illegittimità sotto vari profili. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente, per asserita mancata esplicitazione del percorso logico-giuridico; (2) violazione di norme processuali per omesso esame dell'eccezione di difetto di legitimatio ad processum del soggetto che aveva rappresentato in giudizio l'agente della riscossione, in mancanza della procura notarile attestante i poteri rappresentativi; (3) ulteriore censura di nullità per totale omessa motivazione sul medesimo difetto di rappresentanza processuale; (4) violazione delle norme sulla riscossione e sull'onere della prova, sostenendo che la mancata prova della formazione e notifica del ruolo e l'inerzia dell'ente creditore dovessero travolgere anche la cartella per nullità derivata. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, ma fondati il secondo e il terzo, perché la CTR non aveva verificato se il soggetto che aveva conferito la procura alle liti fosse effettivamente investito del potere di rappresentanza sostanziale dell'agente della riscossione; ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali capi e rinviato al giudice d'appello per il riesame della questione di rappresentanza processuale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il primo e il quarto. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente ai profili relativi al difetto di legitimatio ad processum del rappresentante dell'agente della riscossione, con rinvio al giudice dell'appello affinché accerti se chi aveva rilasciato la procura alle liti fosse munito di potere rappresentativo sostanziale. Le ulteriori censure sulla motivazione della sentenza d'appello e sulla presunta nullità della cartella per difetti del ruolo/notifica sono state respinte.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la CTR è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro della nullità per motivazione apparente; la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente sul primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di sufficienza della motivazione della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per la deduzione di nullità processuali, sia per motivazione apparente sia per omessa pronuncia/motivazione sul difetto di rappresentanza.

  • art. 77 c.p.c.

    la rappresentanza processuale può essere conferita solo da chi sia investito di potere rappresentativo sostanziale; in difetto, la procura alle liti rilasciata è invalida e sussiste difetto di legitimatio ad processum.

  • artt. 12 e 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure processuali sulla costituzione in giudizio dell'agente della riscossione.

  • artt. 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione delle regole sulla rappresentanza, contraddittorio, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e valutazione della prova.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    richiamato nel motivo sulla notifica/produzione del ruolo e sulle conseguenze dei vizi dell'atto presupposto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla formazione e notificazione del ruolo e dei presupposti della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato sia per l'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di rappresentanza sia per la dedotta nullità derivata della cartella.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per censurare la totale omissione di motivazione sul difetto di rappresentanza processuale.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo o la motivazione sia meramente apparente; una motivazione chiara, comprensibile e analitica supera il minimo costituzionale richiesto.
  • Il difetto di legitimatio ad processum del rappresentante processuale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo giudicato interno sul punto.
  • La rappresentanza processuale ex art. 77 c.p.c. può essere validamente conferita solo da un soggetto munito anche di rappresentanza sostanziale del rapporto dedotto in giudizio; una delega limitata alla sola sfera processuale è invalida e rende invalida la procura alle liti rilasciata dal rappresentante privo del relativo potere.
  • Se il potere rappresentativo dell'organo o del soggetto che conferisce la procura risulta da atti soggetti a pubblicità legale, la controparte non ha l'onere di provarne la qualità; altrimenti, chi conferisce la procura deve dimostrare la propria legittimazione.
  • La mancata prova della notifica dell'intero ruolo non determina, di per sé, la nullità della cartella quando sia stata validamente notificata al contribuente la sola cartella, che gli consente di conoscere la pretesa e di impugnarla tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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