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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21305/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1997, emessa per dazi, interessi e sanzioni. La destinataria dell'atto aveva impugnato la cartella sostenendo di poter beneficiare degli effetti favorevoli derivanti dall'impugnazione, da parte di altri coobbligati solidali, dell'avviso di pagamento presupposto, sfociata in sentenze di accoglimento. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il suo appello ritenendo applicabile l'art. 1306, secondo comma, c.c. per effetto riflesso del giudicato favorevole formatosi nei giudizi promossi dagli altri debitori solidali. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella non fosse autonomamente impugnabile in assenza di vizi propri, essendo già stato notificato un avviso di accertamento; 2) violazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., deducendo che non si era formato alcun giudicato esterno favorevole nei giudizi degli altri coobbligati e che, quindi, non poteva operare l'estensione soggettiva del giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha chiarito che la contribuente non aveva dedotto vizi propri della cartella, ma aveva invocato l'efficacia del preteso giudicato favorevole formatosi nei giudizi di altri coobbligati. Tuttavia, la CTR non aveva accertato un dato decisivo: che quelle sentenze fossero passate in giudicato formale. Inoltre, occorreva verificare che l'annullamento degli atti nei confronti dei coobbligati non fosse fondato su ragioni personali. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinché accerti sia il passaggio in giudicato della decisione resa nei confronti dei coobbligati sia l'assenza di ragioni personali ostative all'estensione degli effetti favorevoli. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte richiama la disposizione nel contesto della contestazione sulla impugnabilità della cartella, ma non ne accoglie la lettura proposta dal ricorrente come base decisiva della cassazione; il punto centrale resta invece l'erronea applicazione del giudicato esterno.

  • art. 1306, secondo comma, c.c.

    L'effetto favorevole della sentenza resa tra creditore e uno dei condebitori solidali può essere invocato dagli altri coobbligati, ma solo se la decisione sia divenuta definitiva e non sia fondata su ragioni personali del condebitore vittorioso.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia vincolante del giudicato presuppone la definitività della decisione; in mancanza di giudicato formale non può parlarsi di giudicato esterno opponibile al creditore nei confronti di un diverso coobbligato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare l'erronea applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, dedotto per violazione processuale in relazione alla ritenuta autonoma impugnabilità della cartella.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    La Corte distingue l'efficacia esecutiva provvisoria delle sentenze tributarie dalla vincolatività del giudicato: la riscossione frazionata non equivale all'estensione del giudicato sostanziale.

  • art. 213 codice doganale

    La norma è richiamata per affermare il principio di solidarietà tra più debitori dell'obbligazione doganale, senza regole speciali che escludano l'operatività del meccanismo di cui all'art. 1306 c.c.

  • art. 233, par. 1, lett. b), codice doganale comunitario

    È evocato per distinguere il diverso istituto dello sgravio amministrativo, che opera con criteri e presupposti propri e non coincide con l'estensione del giudicato favorevole.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione solidale, il condebitore può avvalersi dell'esito favorevole ottenuto da un altro coobbligato solo se la decisione sia divenuta irrevocabile e non sia coperta da un giudicato già formato tra lui e il creditore.
  • L'estensione degli effetti favorevoli del giudicato non opera quando l'annullamento dell'atto nei confronti del coobbligato sia fondato su ragioni personali riferibili esclusivamente a quel soggetto.
  • Nel processo tributario, la natura costitutiva delle sentenze di annullamento degli atti impositivi impone di verificare non solo l'esito favorevole del giudizio altrui, ma anche il passaggio in giudicato della decisione invocata.
  • La provvisoria efficacia esecutiva della sentenza tributaria e la riscossione frazionata sono concetti distinti dalla vincolatività del giudicato sostanziale e non bastano, da soli, a fondare l'opponibilità dell'esito di un diverso giudizio.
  • In materia doganale, il principio di solidarietà tra debitori non esclude l'applicazione dell'art. 1306 c.c., ma l'effetto riflesso richiede comunque il rispetto dei presupposti del giudicato e l'assenza di ragioni personali del condebitore vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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