Cassazione Civile, Ordinanza n. 18849/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato da una società nei confronti di un'altra per il pagamento del corrispettivo di una compravendita. La destinataria del precetto propose opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di poter estinguere il debito per compensazione con un proprio asserito credito di importo maggiore, derivante da un distinto contratto di collaborazione professionale. Il Tribunale respinse l'opposizione e la soccombente appellò. In appello, nelle more, la controparte fu dichiarata fallita; il curatore chiese l'estinzione del processo per mancata tempestiva riassunzione, ma la Corte d'appello respinse l'istanza e decise nel merito, confermando il rigetto dell'opposizione. La società appellante ricorse in Cassazione con tre motivi principali: 1) violazione dell'art. 187 c.p.c. per omessa pronuncia sull'interruzione del processo dopo il fallimento della controparte, per decisione nel merito nonostante la precisione delle conclusioni solo sull'estinzione e nonostante richieste istruttorie ancora pendenti; 2) violazione degli artt. 1243, 244 e 1988 c.c./c.p.c. per aver negato la compensazione giudiziale, ritenuto inammissibili o irrilevanti i capitoli di prova testimoniale e escluso che un pagamento parziale valesse come riconoscimento del debito; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite. La curatela resistente propose anche ricorso incidentale, ma tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché i motivi sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: il primo motivo era carente sul piano dell'art. 366 c.p.c. e comunque privo di interesse; il secondo non coglieva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva escluso la compensazione non solo per la contestazione del credito, ma anche per la mancata prova dell'esatto adempimento del contratto a fondamento del credito opposto; le censure sulle prove e sul pagamento parziale erano dirette a rivalutazioni di merito e/o prive di autosufficienza; il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel discrezionale apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso incidentale della curatela è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
La rimessione della causa a sentenza per la decisione di una questione preliminare di rito o di merito consente al collegio di decidere l'intera controversia; in mancanza o reiezione di conclusioni istruttorie, la decisione va resa sullo stato degli atti.
Nell'opposizione all'esecuzione non è opponibile in compensazione un controcredito contestato, salvo che la contestazione sia manifestamente infondata.
La compensazione giudiziale richiede che il controcredito sia di pronta e agevole liquidazione e non sia seriamente contestato; la mera pendenza dell'accertamento o la contestazione non manifestamente infondata impediscono l'eccezione.
La deduzione di capitoli di prova testimoniale deve rispettare i requisiti di specificità; in difetto, la censura sulla loro mancata ammissione è inammissibile o comunque non consente il sindacato di legittimità sul merito della valutazione del giudice.
Il pagamento parziale non è stato ritenuto, nel caso concreto, sufficiente a integrare un riconoscimento dell'intero debito, trattandosi di apprezzamento di fatto e di interpretazione dell'operazione negoziale non sindacabile se motivato.
La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, ma la loro concreta liquidazione e l'eventuale compensazione restano oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito.
La ripartizione o compensazione delle spese per soccombenza reciproca non richiede una perfetta proporzionalità tra accoglimento della domanda e misura delle spese poste a carico del soccombente.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti rilevanti impedisce l'esame della censura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile quando non è autosufficiente e non consente alla Corte di comprendere il fatto processuale attraverso la puntuale indicazione e trascrizione degli atti rilevanti.
- La rimessione della causa al collegio per la decisione su una questione preliminare non impedisce la decisione dell'intera controversia; se non vi sono conclusioni istruttorie utilmente spendibili, il giudice può decidere sullo stato delle emergenze processuali.
- Nell'opposizione all'esecuzione, la compensazione non può essere fondata su un controcredito seriamente contestato; è necessario che la contestazione sia manifestamente infondata oppure che il credito sia già sufficientemente accertato.
- La mancata ammissione delle prove richieste dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se la motivazione sulla loro inammissibilità o irrilevanza è coerente e non illogica; non è ammessa una semplice diversa lettura del materiale istruttorio.
- La regolazione delle spese di lite e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta corrispondenza aritmetica tra esiti della lite e riparto delle spese.
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