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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03413/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da trattative avviate per il rinnovo di accordi relativi all'installazione e gestione di pannelli pubblicitari in stazioni ferroviarie e altri luoghi di transito. La società poi resistente ha agito contro la Regione deducendo la rottura ingiustificata delle trattative e chiedendo il risarcimento da responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della Regione ma liquidato solo il danno emergente per spese di trattativa; la Corte d'appello, invece, aveva aggiunto una somma a titolo di lucro cessante ritenendo provata, anche per presunzioni, la perdita di occasioni alternative di affari dovuta all'affidamento nel rinnovo. La Regione ha impugnato in cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 1337 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse esteso oltre misura l'interesse negativo, avesse usato in modo scorretto la prova presuntiva e non avesse considerato il comportamento della controparte; (2) violazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la liquidazione equitativa era stata fatta in assenza di prova certa dell'esistenza stessa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la responsabilità precontrattuale della Regione era già coperta da giudicato e che era in discussione solo la prova del lucro cessante. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla prova per presunzioni, rimesso al giudice di merito, e ha considerato corretta la ricostruzione secondo cui il danno risarcibile restava nell'alveo dell'interesse negativo, poiché consisteva nella perdita di occasioni alternative di guadagno dovuta all'affidamento riposto nel rinnovo del contratto, non nel mancato utile del contratto poi non concluso. Ha inoltre giudicato corretta la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., perché riferita a un danno ritenuto provato solo in parte e quantificato sulla base di criteri logici, documentali e testimoniali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della Regione alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    La norma tutela l'interesse negativo nelle trattative e consente il risarcimento per la perdita di occasioni favorevoli causata dalla rottura ingiustificata delle trattative; non attribuisce, nel caso concreto, l'interesse positivo al contratto non concluso.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è ammissibile quando il danno sia provato nella sua esistenza ma non nel preciso ammontare; non può essere usata per supplire alla totale mancanza di prova del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Il richiamo al concorso colposo o all'omessa mitigazione del danno non giova alla parte ricorrente nel caso esaminato, anche perché la relativa eccezione non risulta dedotta nei gradi di merito e parte della critica investe un profilo coperto da giudicato.

  • art. 2041 c.c.

    Il primo giudice aveva respinto la domanda subordinata per difetto del requisito di sussidiarietà; tale statuizione è rimasta ferma.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è prova piena; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nella responsabilità precontrattuale il risarcimento è circoscritto all'interesse negativo: sono risarcibili le spese inutilmente sostenute e la perdita di occasioni alternative di affari causate dall'affidamento ingenerato dalle trattative, non il mancato utile del contratto non concluso.
  • La prova per presunzioni è pienamente utilizzabile anche come prova esclusiva; la verifica della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici della motivazione, non per una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il lucro cessante può essere desunto in via presuntiva quando la condotta della parte danneggiata e le concrete modalità operative del rapporto rendano ragionevole inferire la rinuncia ad altre opportunità di guadagno.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia accertato nella sua esistenza, anche solo parzialmente, ma non sia determinabile con precisione nel quantum; non è invece utilizzabile per colmare la totale mancanza di prova.
  • Il concorso colposo del danneggiato e l'omessa mitigazione del danno non possono essere utilmente dedotti in cassazione se integrano eccezioni nuove o se investono profili già coperti da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità precontrattualeProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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