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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13674/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un dipendente a percepire l'indennità cd. "agente unico" per un periodo successivo al 1 gennaio 2011. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della società a corrispondere al lavoratore la somma di euro 2.778,66, ritenendo che l'indennità, introdotta da accordi collettivi del 1996 e poi modificata nel 1997, fosse ancora dovuta perché il lavoratore continuava a svolgere le medesime mansioni di agente unico, cioè le attività di autista e di messaggere per il ritiro e la consegna di oggetti postali, senza sostanziali modifiche organizzative. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e degli accordi collettivi del 27 luglio 2010, 6 ottobre 2010 e 11 gennaio 2011, oltre a vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe interpretato in modo errato la disciplina collettiva, perché l'indennità di agente unico avrebbe natura incentivante e accessoria, non costituirebbe retribuzione dovuta in via necessaria e non sarebbe più spettante dopo l'inclusione delle attività di carico e scarico nella figura dell'operatore trasporti; inoltre, il riferimento alle mansioni di messaggere sarebbe irrilevante ai fini del diritto all'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure alla luce di una giurisprudenza consolidata secondo cui l'indennità di agente unico ha causa retributiva, remunera mansioni effettivamente svolte in aggiunta a quelle di autista, e non può essere unilateralmente soppressa o ridotta in assenza di concorde volontà delle parti, neppure per mutate condizioni economiche aziendali, non essendo stata neppure allegata un'eccessiva onerosità sopravvenuta. Ha inoltre osservato che la scadenza di un accordo collettivo non elimina l'obbligo retributivo quando la prestazione continua a essere resa alle medesime condizioni e che, nella specie, la Corte territoriale aveva accertato in fatto la permanenza delle mansioni di agente unico anche dopo gli accordi del 2010 e 2011. È stata pure esclusa la rilevanza del vizio di motivazione dedotto, perché il controllo di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente di rimettere in discussione la valutazione del merito. La società è stata condannata alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di censura motivazionale

  • art. 2099 c.c.

    alla scadenza dell'accordo collettivo non viene meno l'obbligo retributivo, che può essere determinato dal giudice con riferimento all'importo previsto dal contratto individuale recettivo di quello collettivo

  • art. 36 Cost.

    richiamato per la determinazione giudiziale della retribuzione dovuta in relazione alla prestazione effettivamente svolta

  • art. 2103 c.c.

    invocato quale fondamento del principio di non riducibilità della retribuzione anche rispetto a voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    usato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'indennità pattizia che remunera mansioni aggiuntive effettivamente svolte ha natura retributiva e non può essere qualificata come mera elargizione discrezionale o incentivo sganciato dalla prestazione.
  • Quando il lavoratore continua a svolgere le medesime mansioni che giustificano una specifica indennità, la soppressione o riduzione della voce economica non può avvenire unilateralmente dal datore di lavoro in assenza di un accordo modificativo o abolitivo tra le parti.
  • La scadenza di un accordo collettivo non estingue di per sé l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione pattizia ove la prestazione continui a essere resa nelle stesse condizioni di fatto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e non consente di censurare la mera diversa lettura delle risultanze di merito.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata contenga una motivazione esistente e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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