Cassazione Penale, Sentenza n. 1806/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Frangioni ha impugnato la conferma della condanna per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), sostenendo che il giudice non ha valutato correttamente il contesto in cui furono pronunciate le espressioni contestate. Ha dedotto che le frasi erano rivolte a "Scagliola" e non direttamente ad Addevico, pronunciate in un momento di foga reattiva conseguente a una lettera dell'avvocato di Addevico, senza intento minaccioso e senza alcun seguito concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: (1) irregolarità nella notifica della requisitoria del Procuratore Generale (notificata il 2/11/2021) rispetto ai termini previsti dall'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020, punto su cui la difesa non ha eccepito; (2) le censure del ricorrente sono risultate reiterative delle deduzioni già respinte in appello e non sufficientemente specifiche, costituendo quindi critiche apparenti; (3) la doglianza sostanzialmente concerne la ricostruzione fattuale e la valutazione del contesto (vizio di motivazione) e non una errata interpretazione della norma sostanziale, per cui è preclusa in cassazione ai sensi degli artt. 606, comma 2‑bis c.p.p. e 39‑bis d.lgs. 274/2000. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile quantificate in Euro 3.510 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce il reato di minaccia; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione applicativa fatta dai giudici di merito secondo cui le espressioni contestate esprimevano volontà intimidatoria verso le persone offese.
art. 23, comma 8, del decreto‑legge 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020 n. 176
Disposizione procedurale sulla disciplina dei termini e della requisitoria scritta in sede di cassazione; la mancata osservanza del termine di notifica della requisitoria è stata rilevata dalla Corte come fatto processuale, anche se la difesa non ha sollevato eccezione.
art. 7 del decreto‑legge 23/07/2021 n. 105, conv. L. 16/09/2021 n. 126
Norma che ha prorogato la disciplina processuale eccezionale richiamata dall'art. 23 d.l. 137/2020; citata a corollario della disciplina relativa alla discussione orale e alla requisitoria scritta.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare i termini di ammissibilità delle doglianze dedotte in ricorso rispetto agli atti di causa.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione relativo all'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale; la Corte ha distinto tra un vero vizio di diritto (ammissibile) e una censura che in realtà mira alla ricostruzione fattuale (vizio di motivazione) che, se non specifica, è inammissibile.
Preclusione alle censure che si dolono della motivazione di merito in maniera generica o reiterativa; la Corte ha ritenuto che il ricorso celasse una critica alla motivazione, risultando così inammissibile.
art. 39‑bis d.lgs. 28/08/2000 n. 274
Norma che disciplina questioni procedurali in cassazione e preclude determinate doglianze di merito ripetitive; citata insieme all'art. 606 c.p.p. per motivare l'inammissibilità basata su vizi di motivazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una mera rivisitazione dei fatti o della valutazione delle prove: le doglianze devono mirare a un errore di diritto o a vizi specifici di motivazione previsti dalle norme di ammissibilità (art. 606 c.p.p.).
- Le censure reiterative delle stesse questioni già decise in appello, prive di specificità, sono considerate apparenti e portano a inammissibilità.
- Se il ricorso denuncia in realtà una carente ricostruzione fattuale (vizio di motivazione), è precluso allorché non sia formulata una critica tecnica e specifica; bisogna qualificare chiaramente l'errore come applicazione errata della norma per essere ammessi.
- Le questioni procedurali relative a termini e notifiche della requisitoria del Procuratore Generale sono rilevanti, ma la mancata eccezione difensiva può estinguere l'efficacia dell'eccezione stessa.
- Espressioni minacciose forti (es. "vi ammazzo") possono integrare la minaccia anche senza seguito materiale se il contesto e l'intenzione intimidatoria sono valutati dagli organi di merito come sussistenti.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese, pagamento a favore della Cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte civile; pertanto, valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
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