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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18838/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con cui veniva contestato a un datore di lavoro agricolo l'inquadramento di personale assunto tra il 2004 e il 2009 come operai agricoli a tempo determinato in livelli e aree inferiori rispetto alle mansioni effettivamente svolte, con conseguente corresponsione di retribuzioni e versamento di contributi inferiori al dovuto, nonché il mancato pagamento del TFR. Il datore di lavoro proponeva opposizione deducendo, in sintesi, la regolarità delle scritture e delle comunicazioni all'INPS, la correttezza dell'inquadramento come OTD di addetti alla raccolta di frutta e alle mansioni previste dal contratto collettivo provinciale, l'esistenza di un accordo con gli operai sulla rinuncia al TFR, l'assenza di valore confessorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione articolava otto motivi: omesso esame di fatto decisivo, violazione dell'art. 2697 c.c., violazione dell'art. 9 d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., omessa valutazione di prove decisive, violazione degli artt. 115, 116 e 188 c.p.c. per mancata ammissione di prove, violazione dell'art. 18 del CPL della provincia di Caserta del 26.4.2004 e violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. per indebita presunzione dello svolgimento delle stesse mansioni per tutto l'anno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla valutazione del verbale ispettivo e delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità. Ha affermato che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dal datore di lavoro non hanno valore di confessione stragiudiziale ma sono elementi liberamente apprezzabili dal giudice e, nel caso concreto, erano state correttamente valorizzate perché coerenti con l'estensione dell'azienda e con le colture presenti, mentre erano state ritenute inattendibili le deposizioni testimoniali contraddittorie e condizionate dal rapporto di lavoro. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la corte di merito aveva deciso il fatto controverso sulla base degli elementi probatori acquisiti e non per un erroneo riparto dell'onere della prova; ha dichiarato inammissibili i motivi formulati come violazione di legge o omessa pronuncia perché carenti di specificità e perché non si confrontavano con la ratio decidendi; ha ritenuto inammissibile il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e perché mancava l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso; ha escluso infine la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendo state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti né essendo stata attribuita efficacia vincolante a prove liberamente apprezzabili. In conseguenza del rigetto, è stato disposto anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è denunciabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata valutazione di elementi istruttori o di tesi difensive; in presenza di doppia conforme il motivo è inoltre non proponibile nei limiti evidenziati dalla Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è violazione della regola sull'onere della prova quando il giudice di merito accerti il fatto controverso sulla base delle prove acquisite; l'erronea valutazione del materiale probatorio non integra di per sé violazione dell'art. 2697 c.c.

  • art. 9 d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996

    La censura era inammissibile perché indirizzata contro la pretesa erronea interpretazione della norma da parte degli ispettori e non contro una specifica statuizione della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è inammissibile se non viene specificamente indicato il contenuto dell'atto di appello e della decisione di primo grado, così da consentire il controllo della censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è configurabile la violazione quando il giudice utilizza prove ritualmente acquisite dalle parti e non elementi istruttori introdotti d'ufficio fuori dai casi consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa; non ricorre nel caso esaminato.

  • art. 188 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata ritenuta fondata, in quanto la censura non coglieva la ratio della decisione.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza sulla presunzione semplicemente contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio, senza evidenziare un vizio di diritto della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il contributo unificato aggiuntivo è pari a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti dalla legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti è necessaria per consentire il controllo di legittimità sul vizio denunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge devono confrontarsi con la reale statuizione della sentenza impugnata e non con mere asserite erroneità dell'attività ispettiva o valutativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge devono confrontarsi con la reale statuizione della sentenza impugnata e non con mere asserite erroneità dell'attività ispettiva o valutativa.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dalla parte in sede ispettiva non hanno valore di confessione stragiudiziale, ma costituiscono prove liberamente valutabili dal giudice, che può attribuire loro rilievo se coerenti con gli altri elementi istruttori.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso, non la mera contestazione della valutazione delle prove o delle difese svolte in giudizio.
  • La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia accertato il fatto controverso sulla base del materiale probatorio raccolto; essa presuppone invece un'erronea applicazione della regola di giudizio sull'onere della prova.
  • Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che si limitano a criticare astrattamente il verbale ispettivo o a reiterare una diversa ricostruzione fattuale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi tipici: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a prove liberamente valutabili di efficacia vincolante, non già per il semplice dissenso sulla loro attendibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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