Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18848/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, dirigenti medici, avevano chiesto il risarcimento dei danni lamentando di avere subito, per effetto di scelte organizzative dell'azienda ospedaliera, una dequalificazione professionale, una sostanziale inattività e comunque condotte riconducibili a violazione dei doveri datoriali di correttezza, buona fede e tutela dell'integrità psico-fisica. La Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, ha rigettato le domande ritenendo non provata la violazione dell'art. 2087 c.c. e non dimostrato che l'organizzazione del lavoro e la distribuzione degli incarichi avessero superato i limiti del potere datoriale. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: violazione del giudicato/effetti vincolanti della sentenza rescindente e dell'art. 2909 c.c.; violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto dei principi fissati dalla precedente sentenza di cassazione; violazione di norme contrattuali e regolamentari sulla equipollenza delle mansioni e sulla mobilità; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione alle allegazioni di dequalificazione, mobbing, riorganizzazione sanitaria e prove testimoniali/CTU; nonché violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c. per l'uso di fatti e prove successive ai ricorsi introduttivi. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte infondate e in parte inammissibili, osservando che il giudice di rinvio si era attenuto ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente, che i ricorrenti miravano in sostanza a rivalutare il merito e che non era stata dimostrata la decisività delle prove asseritamente trascurate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso: ha escluso sia la violazione del giudicato o dei principi fissati dalla precedente cassazione, sia l'omesso esame di fatti decisivi, sia la violazione delle norme processuali e contrattuali invocate. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Roma avesse correttamente applicato il principio per cui, nella dirigenza medica, non opera l'art. 2103 c.c., ma resta fermo il divieto di sostanziale inattività, di assegnazione a compiti del tutto estranei alle competenze e di esercizio del potere datoriale in modo contrario a correttezza e buona fede. In assenza di prova che la distribuzione degli incarichi avesse oltrepassato tali limiti, la domanda risarcitoria non poteva essere accolta. Le spese di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può essere invocato in modo da porre il giudice di rinvio in contrasto con il decisum rescindente; la preclusione derivante dalla cassazione con rinvio si coordina con la rilevabilità del giudicato solo nei limiti compatibili con i principi fissati nella sentenza di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito li avesse rispettati, svolgendo la valutazione richiesta sulle prove e sulle allegazioni.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure di legittimità sono state esaminate nei limiti consentiti: il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e non più per contraddittorietà o insufficienza della motivazione; le violazioni processuali richiedono la deduzione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 2087 c.c.

    Nella dirigenza medica il datore di lavoro deve rispettare correttezza e buona fede e non può svuotare di contenuto la prestazione o utilizzare il potere organizzativo per fini diversi da quelli istituzionali; la violazione va però provata in concreto.

  • art. 2103 c.c.

    La norma sul demansionamento non si applica alla dirigenza medica nel modo ordinario proprio del lavoro subordinato; non esiste un diritto soggettivo del dirigente medico a mansioni qualitativa e quantitativamente equivalenti a quelle di altri dirigenti o del passato.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione della regola di decisione sulle prove non è stata ritenuta fondata, poiché la censura mirava in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 420 c.p.c.

    La disposizione, richiamata per contestare l'uso di fatti e deduzioni nuove, non è risultata violata, poiché nel giudizio di merito le parti erano state autorizzate a formulare nuove istanze istruttorie e il giudice di rinvio si è limitato a decidere sulla base del materiale regolarmente acquisito.

  • art. 421 c.p.c.

    Non è stata ravvisata alcuna violazione dei poteri istruttori officiosi, perché i ricorrenti non hanno denunciato un mancato esercizio o un cattivo esercizio di tali poteri, ma solo la mancata considerazione di prove già raccolte.

  • art. 31 CCNL 1994/1997

    La censura di violazione della disciplina contrattuale è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione i principi fissati dalla sentenza rescindente e l'accertamento di merito sull'assenza di prova della dequalificazione.

  • d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 1 e 15

    Le norme sull'organizzazione del servizio sanitario e sulla dirigenza medica sono state richiamate per contestare la riorganizzazione aziendale, ma la Corte ha ritenuto che la scelta organizzativa, di per sé discrezionale e orientata all'efficienza e alla tutela dei pazienti, non fosse decisiva senza prova dello sviamento o dello svuotamento delle mansioni.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 33

    Richiamato insieme alle altre norme sulla mobilità e sull'organizzazione del personale, non ha portato a diversa conclusione poiché la questione decisiva restava la prova del superamento dei limiti del potere datoriale.

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 38

    La doglianza che lo richiamava è stata ritenuta infondata o comunque non decisiva nel quadro del giudizio di rinvio e della prova della pretesa dequalificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente, ma può valutare liberamente le prove per verificare se i fatti allegati siano dimostrati nei limiti tracciati dalla Cassazione.
  • Nel lavoro dirigenziale medico non opera automaticamente il paradigma del demansionamento dell'art. 2103 c.c.; occorre verificare se l'assetto organizzativo abbia determinato una sostanziale inattività, l'assegnazione a compiti del tutto estranei alla professionalità o uno sviamento del potere datoriale in violazione di correttezza e buona fede.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione di specifici fatti storici, dei mezzi di prova che li riguardano e della loro decisività in rapporto alla ratio decidendi; non è sufficiente sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contrasto logico o incomprensibilità della decisione, non potendo più essere censurata la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La violazione di norme processuali è rilevante in cassazione solo se ha concretamente inciso sul diritto di difesa o sull'esito del processo; in difetto di tale pregiudizio la censura è inammissibile o infondata.
  • In presenza di una riorganizzazione sanitaria, la scelta di allocazione delle risorse e degli incarichi resta tendenzialmente espressione della discrezionalità organizzativa dell'amministrazione o del datore di lavoro, e diventa illecita solo se provata la finalità di mortificare il lavoratore o di perseguire scopi estranei all'interesse organizzativo e alla tutela dei pazienti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.