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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18841/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di ripetizione di somme percepite a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 1998 al 2010, conseguente alla cancellazione/disconoscimento di giornate lavorative agricole già accreditate. I lavoratori hanno impugnato il provvedimento sostenendo che la decadenza dall’azione di accertamento ex art. 22 del d.l. n. 7/1970 non fosse maturata, perché il disconoscimento sarebbe avvenuto tramite pubblicazione di elenchi trimestrali di variazione telematici e non mediante cancellazione dall’elenco annuale; inoltre, hanno dedotto che l’art. 38, commi 6 e 7, del d.l. n. 98/2011 non fosse applicabile a giornate anteriori al 1 gennaio 2011. Il ricorso per cassazione denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011, sostenendo che per le giornate dal 1998 al 2010 la notificazione avrebbe dovuto avvenire con comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione e non mediante pubblicazione telematica sul sito INPS.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo. Ha interpretato l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011 nel senso che la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione vale anche per i disconoscimenti relativi a giornate anteriori al 2011, purché il provvedimento sia intervenuto dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco annuale ed entro il regime vigente dopo il 6 luglio 2011. La soppressione degli elenchi trimestrali previgenti e l’introduzione dei nuovi elenchi trimestrali di variazione hanno sostituito la precedente comunicazione individuale del disconoscimento. Poiché l’INPS aveva pubblicato i provvedimenti tra il 15 dicembre 2014 e il 10 gennaio 2015 e il giudizio era stato introdotto solo l’11 luglio 2016, la decadenza di 120 giorni era maturata. Il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state compensate e i ricorrenti sono stati onerati dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. in L. n. 83/1970

    È richiamato come norma sulla decadenza dall’azione relativa agli accertamenti in materia di lavoro agricolo; il termine decorre dalla definizione del procedimento amministrativo.

  • art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Il comma 6 introduce la notifica telematica degli elenchi annuali; il comma 7 sopprime gli elenchi trimestrali previgenti e sostituisce la comunicazione individuale dei disconoscimenti con la pubblicazione telematica di elenchi trimestrali di variazione, applicabile anche ai disconoscimenti relativi a periodi anteriori.

  • art. 9-quinquies d.l. n. 510/1996 conv. in L. n. 608/1996

    Disciplina previgente del sistema del doppio elenco (annuale e trimestrale) per l’accertamento delle giornate lavorative agricole e per la notifica ai lavoratori.

  • art. 12-bis r.d. 24 settembre 1940, n. 1949

    Introdotto dall’art. 38, comma 6, del d.l. n. 98/2011; prevede la notificazione degli elenchi annuali mediante pubblicazione telematica sul sito INPS.

  • art. 11 d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato nel percorso normativo come disposizione che fissava il termine per impugnare davanti alla commissione provinciale i provvedimenti di cancellazione/notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, formulato come violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime degli elenchi dei lavoratori agricoli, la modifica introdotta dall’art. 38 del d.l. n. 98/2011 ha sostituito la precedente comunicazione individuale dei disconoscimenti con la pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, che assolvono alla medesima funzione di notifica.
  • La soppressione degli elenchi trimestrali previgenti comporta che, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, i disconoscimenti intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell’elenco annuale siano validamente portati a conoscenza del lavoratore tramite il sito INPS, anche se riferiti a giornate anteriori al 1 gennaio 2011.
  • Ai fini della decadenza dall’impugnazione in materia di accertamento delle giornate lavorative agricole, rileva la data di conoscenza legale del provvedimento secondo il meccanismo di pubblicazione previsto dalla legge, non la qualificazione formale dell’atto come elenco annuale o trimestrale.
  • La norma sopravvenuta che disciplina la forma e le modalità di comunicazione dell’atto amministrativo può applicarsi anche a provvedimenti concernenti periodi antecedenti, se non incide sulla fonte del potere dell’ente ma solo sulla modalità di notificazione e non vi è una disposizione transitoria contraria.
  • La pubblicazione telematica sul sito istituzionale dell’ente può integrare una forma di conoscenza legale idonea a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, purché il legislatore abbia predisposto tempi e modalità ragionevoli di accessibilità all’atto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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