Cassazione Civile, Ordinanza n. 18833/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di appello. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di giornate/lavoratore dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009 e dalla conseguente richiesta dell'INPS di restituzione di somme già erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Il giudizio di merito aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del provvedimento di cancellazione, applicando la decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, con conseguente conferma dell'indebito e condanna alle spese. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla censura relativa all'irritualità e tardività del deposito della documentazione INPS; omessa motivazione/violazione dell'art. 421 c.p.c. per l'acquisizione officiosa di un elenco di variazione del 2013; omessa pronuncia sulla mancanza di prova dell'effettiva pubblicazione dell'elenco di variazione e quindi sulla decadenza; violazione dell'art. 12 bis r.d. n. 1949 del 1940 e dell'art. 38 d.l. n. 98 del 2011 per l'asserita inapplicabilità temporale della notificazione telematica tramite pubblicazione sul sito INPS; violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'esonero dedotto. La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la decadenza sostanziale ex art. 22 opera di ufficio, non è sanabile, decorre dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione e, nel caso concreto, il ricorso era comunque tardivo; ha invece accolto il quinto motivo, affermando che quando il giudizio investe non solo la cancellazione dagli elenchi ma anche la ripetizione di prestazioni previdenziali, ricade nell'ambito dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e le spese del grado di appello non sono ripetibili.
Norme richiamate
La Corte esclude l'omessa pronuncia poiché il giudice di appello si era espresso sulla decadenza, ritenendo irrilevanti le censure sulle modalità di acquisizione documentale.
La doglianza sull'acquisizione officiosa del documento non è idonea a superare una decadenza già maturata.
L'impugnazione del provvedimento definitivo di cancellazione dagli elenchi agricoli deve essere proposta entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza; la decadenza è sostanziale, di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio e non sanabile.
La pubblicazione telematica sul sito INPS costituisce valida forma di notificazione del disconoscimento delle giornate lavorative e si applica anche a giornate antecedenti al 1° gennaio 2011, se la pubblicazione avviene quando la norma è in vigore.
art. 12 bis r.d. n. 1949 del 1940
La norma, richiamata per il sistema di pubblicazione degli elenchi di variazione, è stata ritenuta applicabile al caso concreto in combinazione con l'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011.
L'esonero dalle spese si applica anche ai giudizi in cui, oltre alla contestazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, sia domandata la ripetizione di prestazioni previdenziali ritenute indebite.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata esclusa la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la cancellazione dagli elenchi o la conseguente richiesta di ripetizione dell'indennità di disoccupazione è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, perché presuppone l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo presupposto.
- La decadenza prevista per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di elenchi agricoli ha natura sostanziale e di ordine pubblico: è rilevabile d'ufficio, non è sanabile per effetto dei comportamenti delle parti e non può essere elusa mediante un accertamento incidentale del diritto alla prestazione.
- Il termine decadenziale decorre dalla valida pubblicazione telematica dell'elenco di variazione sul sito istituzionale dell'INPS, purché la pubblicazione sia effettuata nel periodo di vigenza della disciplina che prevede tale forma di comunicazione.
- La disciplina sulla notificazione tramite pubblicazione telematica introdotta dall'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011 si applica anche ai disconoscimenti relativi a giornate anteriori al 1° gennaio 2011, quando il provvedimento sia pubblicato dopo l'entrata in vigore della norma.
- In materia previdenziale agricola, l'esonero dalle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. si estende ai giudizi che, oltre alla contestazione del provvedimento presupposto, abbiano ad oggetto anche la domanda dell'ente di restituzione di prestazioni erogate come indebite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18834/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18838/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18841/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18848/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18875/2026 del 10/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 10 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18942/2026 del 10/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →