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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18942/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal ricorso di una lavoratrice che si qualificava come addetta ai lavori domestici presso un'abitazione e come cuoca presso un bed and breakfast di proprietà della convenuta, per il periodo 1 giugno 2001 - 14 luglio 2013, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di euro 57.769,75 per differenze retributive e trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione contributiva presso l'INPS. Il Tribunale aveva rigettato integralmente la domanda per difetto di prova della subordinazione e carenze di allegazione e quantificazione; la Corte d'appello aveva invece riformato parzialmente, riconoscendo un rapporto di lavoro in parte provato e condannando la datrice al pagamento della somma richiesta, esclusi ferie, straordinario e festivi. Contro tale sentenza la datrice proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: motivazione apparente e erronea valutazione di testimonianze e documenti; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dei crediti; violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per la produzione tardiva del CCNL di riferimento e dei cedolini paga; travisamento della prova e asserita tempestività degli atti. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti depositavano verbale di conciliazione sindacale stipulato il 16 maggio 2026, con cui dichiaravano di voler definire bonariamente ogni questione connessa alla sentenza impugnata, comprese le spese.

La decisione

La Corte ha preso atto del verbale di conciliazione intervenuto nelle more e, ritenutane la regolarità e tempestività del deposito, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, precisando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. Le spese sono state ricomprese nell'accordo conciliativo.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo come base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta motivazione apparente

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    richiamato per contestare la produzione tardiva del CCNL e dei cedolini paga

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per denunciare asserito travisamento della prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del procedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che l'ulteriore contributo unificato non è dovuto perché la norma opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione tra le parti, se regolarmente depositata e riferita alla controversia pendente in cassazione, comporta la cessazione della materia del contendere, assorbendo la decisione sui motivi di ricorso e sulle spese se l'accordo le regola espressamente.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la norma presuppone i soli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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