Cassazione Civile, Ordinanza n. 23980/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto in primo e in secondo grado la condanna di un'azienda sanitaria al pagamento di corrispettivi per prestazioni erogate in favore di assistiti negli anni 2003-2011, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha contestato la statuizione della Corte d'appello secondo cui sulla validità/efficacia del rapporto e sull'esistenza di contratti successivi all'agosto 2002 si sarebbe formato giudicato interno, deducendo in sostanza l'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 e la nullità o comunque l'inefficacia del rapporto per il periodo considerato. Con il secondo ha sostenuto che gli interessi non fossero dovuti per difetto di messa in mora e che fosse provato un accordo derogatorio all'imputazione legale dei pagamenti, desunto dai mandati di pagamento che imputavano i versamenti al capitale. La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di autosufficienza e per contestazione generica dell'interpretazione del titolo giudiziale, il secondo perché riproduttivo delle difese di merito e privo di un confronto specifico con la ratio decidendi, oltre che diretto a censurare una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la decisione di merito che aveva condannato l'ente al pagamento delle somme dovute alla struttura sanitaria per le prestazioni rese negli anni 2003-2011, con applicazione del d.lgs. n. 231/2002 sugli interessi moratori automatici e con esclusione della prova di un valido accordo derogatorio sull'imputazione dei pagamenti. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"la nullità del contratto poteva essere rilevata d'ufficio ed anche in grado di appello"
La nullità è rilevabile d'ufficio, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la questione fosse coperta da giudicato interno formatosi sulla precedente statuizione circa l'esistenza e validità dei contratti
"Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
In materia di ritardo nei pagamenti dovuti per prestazioni contrattuali, gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza necessità di messa in mora
"Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
Norma derogatoria rispetto al regime ordinario degli artt. 1219 e 1224 c.c., che rende irrilevante la previa costituzione in mora
Richiamato come regime ordinario superato, nella fattispecie, dalla disciplina speciale del d.lgs. n. 231/2002
Richiamato come regime ordinario superato, nella fattispecie, dalla disciplina speciale del d.lgs. n. 231/2002
L'imputazione del pagamento al capitale può essere derogata da un accordo tra le parti, ma la prova di tale accordo non può desumersi dalla sola richiesta di quietanza sul titolo di spesa con imputazione al capitale
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto in sede di contributo unificato
art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.
Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
Cass. 14349/16
Richiamata per affermare la natura contrattuale del rapporto tra azienda sanitaria e struttura privata nell'esecuzione delle prestazioni rese agli assistiti
Cass. 24162/2017
Richiamata in tema di interpretazione del titolo giudiziale secondo i criteri ermeneutici degli elementi normativi
Cass. 24952/2015
Richiamata in tema di interpretazione del titolo giudiziale secondo i criteri ermeneutici degli elementi normativi
Massime di principio
- La nullità è rilevabile d'ufficio anche in appello, ma il relativo accertamento non è sindacabile se la questione è coperta da giudicato interno formatosi sulla precedente statuizione non impugnata.
- Nella ricostruzione del contenuto di una sentenza, la censura per cassazione deve confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo del giudice di merito e indicare in modo puntuale i criteri interpretativi asseritamente violati; una critica generica o meramente riproduttiva delle difese di merito è inammissibile.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e non richiedono la previa costituzione in mora.
- La prova di un accordo derogatorio all'imputazione legale del pagamento non può essere desunta dalla sola circostanza che il debitore abbia emesso mandati di pagamento con imputazione al capitale e abbia chiesto quietanza sul titolo di spesa; occorre una dimostrazione specifica dell'accordo stesso.
- In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito sulla sufficienza della prova di un accordo derogatorio, quando il giudice di appello abbia fornito motivazione idonea e la doglianza si risolva in una mera riproposizione delle difese già svolte.
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