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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11428/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I proprietari di due particelle site nel Comune di Palmi avevano chiesto la determinazione dell'indennità dovuta in relazione a una procedura espropriativa per la realizzazione di un eliporto a servizio di una caserma dei vigili del fuoco. In primo grado/nel giudizio di merito lamentavano che le offerte indennitarie non erano congrue e che non era stato perfezionato alcun atto di cessione volontaria. La corte d'appello aveva dichiarato improcedibile la domanda di indennità di espropriazione per mancanza del decreto di esproprio e, quanto all'indennità di occupazione, aveva riconosciuto solo quella relativa al primo periodo di occupazione legittima, escludendo la fase successiva alla seconda dichiarazione di pubblica utilità perché, secondo il giudice di merito, non era stata provata una nuova immissione in possesso; aveva inoltre ritenuto non applicabile la non contestazione per la contumacia dell'ente. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la corte d'appello avesse presupposto d'ufficio l'interruzione del possesso e il rilascio del fondo dopo la prima dichiarazione di pubblica utilità, circostanze non allegate dalla controparte; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a loro carico la prova negativa della mancata interruzione dell'occupazione, mentre, una volta provata l'immissione in possesso iniziale, spettava all'amministrazione dimostrare l'eventuale restituzione del bene e l'assenza di una successiva effettiva occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, una volta documentata l'immissione in possesso mediante verbale, il proprietario non deve provare il proprio spossessamento; se l'occupazione cessa prima della scadenza del periodo autorizzato, grava invece sulla pubblica amministrazione la prova della restituzione del fondo. Inoltre, quando intervenga una seconda dichiarazione di pubblica utilità successiva al primo impossessamento, non può presumersi il rilascio del bene alla scadenza del primo periodo, dovendo essere provati dalla P.A. sia la restituzione sia la mancata effettiva ripresa del possesso. Poiché il giudice di merito aveva invece presunto il rilascio senza che ciò fosse stato eccepito e malgrado la dedotta prosecuzione dell'occupazione, l'ordinanza è stata cassata con rinvio alla corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    norma richiamata per l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale rito applicabile all'opposizione alla stima

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento introduttivo

  • art. 50 d.P.R. 327/2001

    l'indennità di occupazione legittima va determinata in proporzione a quanto dovuto per l'esproprio dell'area

  • art. 13 d.P.R. 327/2001

    alla scadenza del termine senza decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia

  • art. 32 d.P.R. 327/2001

    richiamato dai ricorrenti quale criterio per la determinazione dell'indennità, con riferimento alle caratteristiche del bene

  • art. 112 c.p.c.

    non può essere attribuito al giudice un rilievo fondato su eccezioni o fatti non dedotti dalle parti, pena ultrapetizione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova della restituzione del bene e della cessazione dell'occupazione, una volta provato l'impossessamento, grava sulla P.A.

Massime di principio

  • In materia di occupazione di suoli per pubblica utilità, il verbale di immissione in possesso costituisce prova dell'effettivo spossessamento e fa gravare sull'ente espropriante l'onere di dimostrare l'eventuale restituzione del fondo se intende negare o limitare l'indennità dovuta.
  • Quando vi sia stata una prima immissione in possesso e successivamente una nuova dichiarazione di pubblica utilità, non è consentito presumere il rilascio del bene alla scadenza del primo periodo: la cessazione dell'occupazione deve risultare da prova positiva dell'amministrazione.
  • La parte proprietaria che abbia già provato l'avvenuta occupazione legittima non è tenuta a dimostrare negativamente la mancata restituzione del bene o la persistenza dell'occupazione; tale prova incombe a chi contesta il diritto all'indennità per il periodo successivo.
  • Il giudice non può fondare la decisione su una ricostruzione fattuale che presupponga eccezioni o fatti estintivi non allegati dalla controparte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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