Cassazione Civile, Ordinanza n. 19487/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal recesso di una professionista da uno studio legale associato. Dopo l'uscita, gli associati le avevano corrisposto una somma riferita ai compensi ancora da incassare per pratiche cui aveva collaborato. La professionista ha promosso arbitrato chiedendo che la liquidazione fosse determinata, sulla base degli artt. 5 e 10 dello statuto, secondo la sua quota di partecipazione agli utili annui, pari al 10%. L'arbitro unico, con lodo parziale, ha ritenuto applicabile l'art. 5 del contratto associativo, che collegava la liquidazione alla quota di partecipazione agli utili. Lo studio legale e uno degli associati hanno impugnato il lodo per nullità davanti alla Corte d'appello, deducendo violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale; la Corte d'appello ha dichiarato le censure inammissibili ritenendo che mirassero non a denunciare violazioni di legge nell'interpretazione, ma a contestare nel merito l'interpretazione resa dall'arbitro. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362, comma 1, e 1363 c.c., sostenendo che l'atto di impugnazione del lodo avesse in realtà indicato il criterio letterale come canone violato; 2) violazione dell'art. 1362, comma 2, c.c., per non avere la Corte d'appello considerato il comportamento complessivo delle parti, inclusi accordi precedenti relativi ad altri recessi; 3) violazione dell'art. 1366 c.c., assumendo che, data l'incertezza interpretativa dell'art. 10 dello statuto, occorresse applicare il canone di buona fede; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che nei motivi di nullità erano stati già indicati i canoni ermeneutici asseritamente violati. In sostanza, i ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello avesse confermato l'interpretazione arbitrale senza esercitare un controllo effettivo sui canoni legali di ermeneutica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione delle clausole contrattuali già compiuta dall'arbitro e ritenuta non censurabile nel giudizio di legittimità. In particolare, ha ribadito che il sindacato sulla nullità del lodo per violazione delle regole ermeneutiche consente solo di verificare il rispetto dei canoni legali di interpretazione e la coerenza della motivazione, non anche di sostituire una diversa ricostruzione della volontà contrattuale. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare questioni o argomentazioni, ma solo fatti storici decisivi, e che nel caso di specie i ricorrenti avevano riproposto le stesse doglianze interpretative già esaminate. Le spese di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il controllo può riguardare la violazione del senso letterale delle parole e il comportamento complessivo delle parti; tuttavia non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova interpretazione del contratto.
La sua dedotta violazione, nel caso concreto, non era stata specificamente e idoneamente prospettata in modo da superare l'inammissibilità della censura.
Il canone di interpretazione secondo buona fede può venire in rilievo solo se si contesta specificamente il mancato uso del criterio, non quando si richiede una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame denunciabile riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni giuridiche.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo il controllo è limitato al rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza/logicità della motivazione, non potendo estendersi alla rivalutazione del merito interpretativo.
Le parti hanno depositato memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, la censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica in modo specifico il canone legale asseritamente violato e il modo in cui l'arbitro se ne sia discostato.
- Non è consentito, sotto la veste della violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., chiedere alla Corte di legittimità una nuova valutazione del significato della clausola contrattuale o della volontà negoziale già ricostruita dal giudice di merito o dall'arbitro.
- Il comportamento complessivo delle parti può assumere rilievo interpretativo solo se il giudice di merito lo ha realmente trascurato o falsamente apprezzato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli stessi elementi fattuali.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e non esaminato, non potendo essere usato per contestare questioni, argomentazioni o il percorso motivazionale in sé.
- Nel controllo sulla nullità del lodo arbitrale, il sindacato del giudice si arresta alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della logica della motivazione, senza poter sostituire la propria interpretazione a quella resa dagli arbitri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →