Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2025 del 26/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso di una somma a titolo di IVA per l'anno d'imposta 2014; l'Agenzia delle entrate aveva disposto la sospensione parziale del rimborso, trattenendo una quota in ragione di crediti erariali risultanti da tre cartelle di pagamento, ritenuti compensabili con il credito vantato. Il credito IVA era stato poi ceduto alla società ricorrente, che impugnava il provvedimento sostenendo, da un lato, che l'Amministrazione non avesse fornito prova regolare dell'esistenza e della notificazione dei controcrediti posti a fondamento della sospensione; dall'altro, che la Corte territoriale avesse applicato erroneamente le regole ordinarie della compensazione civilistica invece della disciplina speciale della compensazione in ambito concorsuale; infine deduceva omessa pronuncia sul preteso effetto esdebitatorio derivante dall'omologazione e completa esecuzione di un concordato fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nel giudizio relativo alla legittimità della sospensione del rimborso IVA chiesto dal cessionario, l'Amministrazione debba provare compiutamente in giudizio l'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la mera produzione di estratti di ruolo o la sola allegazione dell'esistenza di cartelle; ha inoltre precisato che la compensazione ex art. 56 l.fall. opera con il criterio dell'omogeneità temporale dei crediti rispetto all'inizio della procedura concorsuale, sicché la legittimità della sospensione dipende dal fatto che anche i controcrediti erariali siano sorti dopo l'inizio della procedura, se il credito IVA è maturato in tale fase. È stato invece rigettato il terzo motivo, perché gli effetti esdebitatori del concordato fallimentare sono stati ritenuti irrilevanti rispetto alla questione della compensazione opposta prima e indipendentemente da tali effetti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Amministrazione deve provare in giudizio i fatti costitutivi dei crediti opposti in compensazione.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla prova e sul materiale probatorio valorizzato dal giudice di merito.
artt. 1241 ss. c.c.
richiamati per censurare l'applicazione delle regole ordinarie della compensazione in luogo della disciplina concorsuale speciale.
artt. 1260 ss. c.c.
richiamati dalla ricorrente in tema di cessione del credito, nel contesto della opponibilità della compensazione al cessionario.
art. 56 l.fall.
norma speciale che deroga alla compensazione ordinaria; consente la compensazione tra crediti omogenei secondo il momento di insorgenza rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato con riguardo al rimborso IVA e alla sua sospensione o diniego in presenza di controcrediti erariali.
art. 60 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato tra le disposizioni poste a fondamento della disciplina della compensazione e dei rapporti con i crediti della pubblica amministrazione.
art. 23 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato nel contesto della compensazione con crediti iscritti a ruolo e della gestione dei debiti tributari.
artt. 14, 15, 24, 25, 26, 45, 87 e segg. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di una regolare notificazione e prova degli atti della riscossione posti a base della sospensione del rimborso.
artt. 56, 130 e 135 l.fall.
richiamati quale quadro normativo concorsuale evocato dalla ricorrente; la Corte afferma che gli effetti esdebitatori non incidono sulla compensazione già opponibile.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia su una questione decisiva.
art. 132 c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione/omessa pronuncia.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai requisiti della sentenza nel processo tributario.
art. 135 l.fall.
richiamato dalla ricorrente in tema di esdebitazione e concordato fallimentare; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.
art. 155 CCII
indicato come corrispondente attuale dell'art. 56 l.fall., quale disciplina della compensazione in ambito concorsuale.
art. 246 CCII
citato come norma di corrispondenza del previgente regime fallimentare nella disciplina concorsuale richiamata dalla ricorrente.
art. 248 CCII
citato come norma di corrispondenza del previgente art. 135 l.fall. nella prospettazione della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avente ad oggetto la sospensione o il diniego di rimborso IVA opposti dall'Amministrazione per crediti erariali in compensazione, la mera esistenza di cartelle o di estratti di ruolo non basta: l'ente impositore deve provare in modo compiuto l'effettiva esistenza dei crediti fatti valere in compensazione.
- Quando il credito IVA da rimborsare è maturato nel corso di una procedura concorsuale, la compensazione ex art. 56 l.fall. è ammissibile solo se anche i controcrediti erariali sono omogenei quanto al momento di insorgenza, cioè sorti anch'essi dopo l'inizio della procedura.
- La disciplina concorsuale sulla compensazione deroga alle regole ordinarie del codice civile e va applicata secondo il criterio della coincidenza temporale tra crediti concorsuali/di massa e crediti erariali opposti.
- Gli effetti esdebitatori della chiusura della procedura concorsuale non impediscono di per sé la compensazione già azionata o eccepita, perché incidono sui crediti concorsuali ma non elidono retroattivamente la verificazione dei presupposti della compensazione.
- Nel contenzioso promosso dal cessionario del credito, la prova dei controcrediti dell'Amministrazione deve essere fornita nel giudizio sulla legittimità del provvedimento di sospensione o diniego, essendo insufficiente il richiamo ad atti interni dell'ente
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