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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35287/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 416-bis c.p., sostenendo che le condotte indicate (partecipazione a una cena ritenuta 'mangiata', conversazioni interpretate e lagnanze sullo spaccio) non dimostrerebbero una 'messa a disposizione' per l'associazione mafiosa; 2) motivazione illogica circa la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), ritenendo insufficiente il materiale probatorio e l'uso di un singolo episodio come indizio di adesione stabile; 3) motivazione illogica in relazione al delitto di detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), censurando il collegamento della frase "un chilo domenica alle tre" a fatti avvenuti in data diversa e la carenza di prova della consegna della droga.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica e congrua, non sussistendo travisamento delle intercettazioni né manifesta illogicità nella loro interpretazione. La sentenza conferma che le conversazioni e la partecipazione alla cena, unitamente ad altri elementi (ruolo di referente in Svizzera, gestione di somme per il mantenimento di affiliati, rapporti con esponenti del sodalizio e l'episodio relativo a un chilogrammo di cocaina), costituiscono gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa e all'associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte ha altresì ritenuto che un singolo episodio rilevante può contribuire a dimostrare la partecipazione quando dalla condotta emergano ruoli significativi. Per l'inammissibilità complessiva del ricorso, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte riconosce che 'messa a disposizione' e partecipazione possono emergere da accesso a informazioni riservate, gestione di risorse della cosca e partecipazione a incontri riservati; non è richiesto che siano indicate singole condotte tipicamente mafiose se il quadro probatorio mostra intraneità

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere dimostrata anche da singoli episodi quando questi rivelino il ruolo stabile o significativo dell'indagato nell'organizzazione

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La detenzione ai fini di spaccio può essere dedotta anche da frasi intercettate che attestino la disponibilità di sostanza; la Corte ha ritenuto sufficiente il contenuto della conversazione 'un chilo domenica alle tre' come elemento a favore della gravità indiziaria

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al criterio di gravità indiziaria per le associazioni di spaccio; la Corte ricorda che la partecipazione può emergere anche da un episodio significativo, purché motivato rispetto al ruolo dell'indagato

  • art. 6 cod. pen.

    Usato per affermare la giurisdizione italiana quando parte dell'azione o gli effetti si sono svolti in territorio nazionale, anche se parte dell'attività è avvenuta all'estero

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai limiti di enunciazione dei motivi del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile riformulare liberamente l'interpretazione delle intercettazioni: il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità o del travisamento della prova
  • La partecipazione a un'associazione di tipo mafioso può emergere da elementi di ''messa a disposizione'' che comprendono accesso a informazioni riservate, partecipazione a incontri riservati e gestione di risorse per gli affiliati; non sempre è necessario elencare singole condotte tipicamente mafiose
  • Un singolo episodio di reato-fine (es. una cessione significativa di stupefacente) può contribuire a provare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga se dal contesto e dalle modalità operative emerge il ruolo stabile o significativo dell'indagato
  • La presenza geografica o contatti all'estero non escludono la giurisdizione italiana se l'azione o i suoi effetti si sono svolti in tutto o in parte nel territorio dello Stato (art. 6 c.p.)
  • Ricorsi per vizio di motivazione richiedono argomentazioni non generiche: la mera proposta di una lettura alternativa delle intercettazioni è inadeguata a superare una motivazione di merito logicamente argomentata
  • L'inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese e somme a favore della Cassa delle ammende)

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