Cassazione Civile, Sentenza n. 21599/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione avverso la decisione di primo grado favorevole a Marco Fracassi. La controversia riguarda la legittimità delle cartelle di pagamento notificate a Fracassi in qualità di coobbligato per debiti fiscali di Fert Tech s.r.l.s. e Power Block s.r.l.s., emesse a titolo di riscossione provvisoria (+€61.687,00). Quest'ultimo aveva dedotto la propria esclusione di responsabilità basandosi anche sull'esito del procedimento penale che lo aveva assolto. L'Agenzia ha censurato la Corte d'appello per aver preso in considerazione nel giudizio sulla cartella questioni di merito riferibili invece agli avvisi di accertamento (atti prodromici), sostenendo che tali questioni dovessero essere dedotte in un'impugnazione dell'atto impositivo e non nel giudizio sulla cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso (violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali e tributarie richiamate), ritenendo che nel giudizio promosso avverso la cartella di pagamento il contribuente può sollevare soltanto vizi propri della cartella stessa (es. difetti formali o di notifica) e non contestare nel merito la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento; tale regola vale indifferentemente per cartelle emesse a titolo provvisorio o per riscossione frazionata. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15
Richiamata in relazione alla disciplina della riscossione (contestata dalla parte), la Corte interpreta la normativa nel senso che la natura dell'atto di riscossione (provvisoria o frazionata) non incide sulla regola processuale che limita l'impugnazione della cartella ai soli vizi propri dell'atto e non al merito dell'accertamento
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 23
Riferita alla disciplina IVA/riscuotibilità, utilizzata nel quadro argomentativo sulla natura delle cartelle; la Corte conferma che anche quando la riscossione è amministrativa/provvisoria non si possono dedurre in quella sede eccezioni di merito sull'accertamento
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
Rammentata fra le norme del processo tributario rilevanti per la distinzione tra impugnazione dell'atto impositivo e dell'atto di riscossione; la Corte ne caratterizza la portata procedurale limitativa rispetto alle eccezioni proponibili in sede di cartella
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
Norma richiamata nella discussione sulla riscossione frazionata: la Corte tiene a precisare che la possibilità di dedurre il merito non cambia se la riscossione è frazionata o provvisoria, perché entrambe le fattispecie sono atti di intimazione il cui sindacato è limitato ai vizi propri
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Richiamata nel secondo motivo afferente il rapporto tra giudizio penale e tributario; la Corte, non avendo dovuto esaminare il secondo motivo, assorbe la questione ma segnala che l'autonomia dei due rami di giudizio è principio rilevante
Citato nella prospettiva probatoria e degli effetti delle sentenze penali sui giudizi civili/tributari; la Corte non ha approfondito il tema per assorbimento del secondo motivo, ma la norma è stata parte della censura sull'uso pedissequo del giudizio penale
codice di procedura civile, art. 116
Riferita nella discussione sulla autosufficienza delle prove e sull'eventuale utilizzazione delle risultanze penali in sede tributaria; la Corte non ha comunque deciso sul punto per assorbimento del secondo motivo
Massime di principio
- Avverso la cartella di pagamento si possono proporre esclusivamente eccezioni relative ai vizi propri della cartella (es. difetti di notifica, errori formali, inesistenza dell'intimazione).
- Per contestare il merito della pretesa tributaria (es. la responsabilità in qualità di socio o amministratore, l'esistenza o l'ammontare dell'imposta) il rimedio corretto è impugnare l'avviso di accertamento o l'atto impositivo da cui la cartella deriva, non la cartella stessa.
- La classificazione della cartella come 'riscossione provvisoria' o 'riscossione frazionata' non modifica la regola sull'ambito dell'impugnazione: in entrambe le ipotesi non è ammesso sindacare nel procedimento di opposizione alla cartella il merito dell'accertamento.
- L'eventuale esito favorevole in sede penale (assoluzione) non vincola automaticamente il giudice tributario; le risultanze penali possono avere rilievo probatorio ma vanno valutate nel rispetto dell'autonomia dei due procedimenti e secondo le regole probatorie tributarie.
- Se si è nella condizione di dover contestare responsabilità di terzi o questioni sostanziali legate all'accertamento, è opportuno tempestivamente impugnare l'atto impositivo e svolgere lì le doglianze di merito; in alternativa, limitare l'opposizione alla cartella ai soli vizi propri dell'atto per evitare l'inammissibilità della domanda.
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