Cassazione Civile, Sentenza n. 21739/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente aveva eseguito trasporti per il Ministero e vantava un credito residuo. Il Ministero, costituitosi, ha depositato una seconda memoria di costituzione contenente domanda riconvenzionale per un proprio credito (fornitura carburante). Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la seconda costituzione e inammissibile la riconvenzionale; la Corte d'Appello l'ha invece ammessa e ha compensato i crediti. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, che la seconda comparsa/memoria fosse inammissibile perché consumava il potere di costituirsi (violazione artt. 166-167 c.p.c. e principio di forma) e che il differimento dell'udienza fosse regolato dall'art. 168-bis, quarto comma (quindi termine diverso), nonché omessa valutazione delle eccezioni sulla documentazione provata dal Ministero (art. 112 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure: il differimento dell'udienza doveva essere considerato ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis (ossia il termine va calcolato rispetto all'udienza differita), e la ricorrente non ha indicato criteri ermeneutici specifici per sostenere l'errore di interpretazione. Quanto all'ammissibilità della seconda comparsa/memoria integrativa, la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui il deposito di una seconda comparsa è ammissibile se effettuato nel termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvo abuso; la facoltà di difesa non si consuma semplicemente con il primo atto ma solo se il primo atto è stato dichiarato inammissibile o improcedibile. Infine la presunta omessa pronuncia sull'inopponibilità della documentazione del Ministero è stata ritenuta non provata e, in ogni caso, non dimostrata come decisiva ai fini della decisione. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Fissato il termine per le difese da depositare con la comparsa di costituzione: la Corte interpreta che il termine è quello dei venti giorni prima dell'udienza differita e che il deposito di una seconda comparsa è ammissibile purché avvenuto nel rispetto di tale termine, salvo abuso.
Riferimento alla forma e contenuto degli atti difensivi; la Corte esclude che la tipicità/formalità impedisca di depositare una integrazione o una seconda comparsa nei termini.
Distinzione tra il differimento automatico all'udienza immediatamente successiva (quarto comma) e il differimento disposto con decreto (quinto comma): nella fattispecie il differimento è stato di gran lunga maggiore e disposto con decreto, pertanto occorre riferirsi all'udienza differita.
Richiesta di motivazione e esame delle eccezioni: la Corte ritiene che, nell'ambito della decisione di merito, il rigetto implicito dell'eccezione sia configurabile e che la ricorrente non abbia dimostrato che la presunta omessa pronuncia fosse decisiva.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Vizio di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ricorda che in Cassazione bisogna indicare l'effettiva rilevanza decisiva del fatto non esaminato; qui la ricorrente non ha provato il carattere decisivo dell'eccezione sul disconoscimento delle sottoscrizioni.
Principio sulla consumazione del potere di impugnare: la Corte utilizza l'analogia mostrando che la consumazione richiede che il primo atto sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile; fino a quel momento il potere può essere reiterato nel termine.
art. 380-bis c.p.c. (riferimenti giurisprudenziali)
Richiamata per analogia nella giurisprudenza sul deposito di più memorie nel rispetto del termine; sostiene la possibilità di più atti difensivi entro il termine, senza consumazione automatica della facoltà.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012
Richiamato in relazione agli adempimenti finali (accertamento di presupposti per versamenti): la sentenza dà atto dell'esistenza dei presupposti, come previsto dalla norma citata.
Massime di principio
- La comparsa di costituzione non consuma automaticamente la facoltà di costituirsi: è ammesso depositare una seconda comparsa o una memoria integrativa purché il nuovo deposito avvenga entro il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. e non configuri abuso processuale.
- La 'consumazione' della facoltà processuale si verifica solo quando il primo atto sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile; fino a tale declaratoria la parte può reiterare o integrare l'atto entro il termine utile.
- Per il calcolo del termine di costituzione dopo un differimento, è necessario verificare la natura del differimento (quarto comma automatico vs quinto comma con decreto): se il differimento è disposto con decreto e a data non immediatamente successiva, il termine si computa rispetto all'udienza differita.
- In cassazione, le censure su errata interpretazione di atti processuali devono indicare i criteri ermeneutici invocati; affermazioni apodittiche senza specificazione sono inammissibili.
- Il vizio per omessa pronuncia o omesso esame (art. 360 n.5) richiede che la questione non esaminata sia stata discussa in merito e che sia realmente decisiva: bisogna dimostrare la rilevanza concreta del fatto storico omesso.
- L'ammissione di una seconda comparsa non lede il diritto di difesa dell'attore purché resti garantito il periodo temporale per la replica (venti giorni prima dell'udienza), cioè l'avversario abbia il tempo materiale per contraddire.
- Nei ricorsi incidentali condizionati, l'assorbimento dell'incidentale segue l'esito del principale: se il ricorso principale è respinto, l'incidentale può essere dichiarato assorbito se condizionato.
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