Cassazione Civile, Sentenza n. 21595/2025 del 27/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza della CTP che aveva respinto il ricorso contro avvisi di accertamento (IRES, IRAP, IVA 2009-2012) ritenendo il ricorrente amministratore di fatto di First Advertising s.r.l. e quindi responsabile per fatture oggettivamente inesistenti. Il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente della CTR con riferimento al contraddittorio endoprocedimentale (art. 112 c.p.c.); 2) violazione e falsa applicazione di norme circa l'accertamento della qualità di "amministratore di fatto" (art. 2639 c.c.) e mancata concessione di rinvio in attesa di decisione penale che, pochi giorni dopo l'udienza, lo aveva assolto. Ha inoltre depositato in Cassazione una sentenza penale di assoluzione e invocato l'applicabilità dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la motivazione della CTR sintetica ma logica e idonea a dimostrare che il contraddittorio endoprocedimentale era stato garantito (la parte aveva depositato memoria valutata dall'Ufficio). Sul secondo motivo ha respinto l'istanza: ha dichiarato che l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 87/2024) si applica limitatamente alle sanzioni e richiede il deposito della sentenza penale irrevocabile entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza di Cassazione; tale termine va calcolato a ritroso ed è perentorio. Nel caso di specie la sentenza penale è stata depositata tardivamente (02/01/2025) e quindi non ha potuto essere valorizzata in Cassazione secondo la disciplina speciale; inoltre, la Corte ha ricordato che, in ogni caso, la sentenza penale assume in materia tributaria natura di elemento di prova e non esercita automatica autorità di cosa giudicata sull'accertamento dell'imposta. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile, sul piano della legittimità, la richiesta di riesame dei fatti decisi in sede di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Riferita alla garanzia del contraddittorio e alla correttezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale era stato garantito tramite memoria valutata dall'Ufficio
art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
Richiamato quale base della censura per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione, pur sintetica, era logica e sufficiente
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Richiamato nella censura relativa alla presunta violazione di norme sulla prova e sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirava a rimettere in discussione i fatti valutati dal merito, il che è inammissibile in Cassazione
art. 115 cod. proc. civ.
Rinvio all'onere della prova e al potere di valutazione del giudice; la Corte ha ribadito che il giudice tributario valuta autonomamente le prove
art. 2639 cod. civ.
Norma di riferimento circa la qualificazione di amministratore di fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale qualità sia questione di fatto di merito non sindacabile in Cassazione
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova; il giudice di merito ha svolto la valutazione probatoria rilevante
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87)
"1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. ..."
La Corte interpreta la norma nel senso che si applica esclusivamente alle sanzioni tributarie (non all'accertamento dell'imposta) e che il termine di deposito di 15 giorni prima dell'udienza è perentorio e va calcolato a ritroso; inoltre la norma richiede che la sentenza sia stata pronunciata "a seguito di dibattimento" e sia irrevocabile
art. 654 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello tributario e l'assenza di automatica efficacia vincolante delle decisioni penali nel processo tributario
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai poteri del giudice di valutare le prove nel giudizio tributario; la sentenza penale è elemento di prova da valutare insieme agli altri
articoli 372, 378, 380 bis.1 cod. proc. civ.
Riferiti al regime dei termini e delle memorie nella Cassazione; la Corte osserva che i termini per il deposito delle memorie sono preordinati al contraddittorio e all'esame del Collegio e hanno carattere perentorio
Massime di principio
- Il contraddittorio endoprocedimentale può considerarsi garantito anche mediante depositi scritti (memorie) valutati dall'Amministrazione; non sempre è necessaria l'audizione personale in sede di P.V.C.
- La motivazione della sentenza di merito può essere sintetica ma deve essere logica e comprensibile; la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la mera ampiezza espositiva
- La sentenza penale di assoluzione ha, nel processo tributario, natura di elemento di prova e non produce automaticamente autorità di cosa giudicata sull'accertamento dell'imposta; il giudice tributario la valuta insieme al resto del materiale probatorio
- L'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 assegna efficacia di giudicato (limitata, per la Corte, alle sanzioni tributarie) alla sentenza penale di assoluzione pronunciata dopo dibattimento, ma la parte deve depositare la sentenza nei termini processuali previsti (15 giorni prima dell'udienza in Cassazione) e tale termine è perentorio
- Il giudice tributario non è obbligato a rinviare l'udienza in attesa dell'esito penale; l'esistenza di un giudizio penale pendente non crea automaticamente pregiudizialità rispetto al giudizio tributario
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione del giudizio di merito: le questioni di fatto e la valutazione probatoria dei giudici di merito non sono sindacabili se non per i profili di diritto espressamente configurabili
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