Cassazione Civile, Ordinanza n. 34793/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda il rispetto delle distanze legali tra costruzioni e confini in un rapporto tra fondi confinanti nel Comune di Pescara. Un proprietario aveva realizzato sul confine un muro di contenimento di un terrapieno creato artificialmente, con sovrastante recinzione, e una tettoia adibita a garage in appoggio a tale muro. L’altro proprietario aveva chiesto la demolizione o l’arretramento delle opere fino alla distanza legale e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande, ordinando la rimozione di pannelli frangisole ma rigettando il risarcimento per difetto di prova. In appello, la Corte territoriale aveva qualificato la tettoia come costruzione ai fini delle distanze, ordinandone la demolizione o l’arretramento a cinque metri dal confine, e aveva riconosciuto anche un risarcimento di euro 1.500. In cassazione, il soccombente ha denunciato violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in combinato con gli artt. 873 e 875 c.c. e con l’art. 8, lett. G, delle N.T.A. del P.R.G. di Pescara, sostenendo che il regolamento locale avrebbe consentito l’edificazione al confine in presenza di una parete preesistente in aderenza e che il muro di contenimento sul confine, essendo una costruzione, avrebbe dovuto legittimare la tettoia in aderenza, con conseguente caducazione delle condanne ripristinatorie e risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il principio di prevenzione opera solo quando il regolamento locale imponga la distanza tra fabbricati senza prevedere una distanza minima dal confine; quando invece il regolamento stabilisce una distanza dal confine, l’obbligo di arretrare è assoluto, salvo che la stessa disciplina consenta espressamente la costruzione in aderenza o in appoggio. Nel caso concreto, la norma locale invocata consentiva la costruzione sul confine solo in presenza di una preesistente parete o porzione di parete in aderenza e senza finestre, nei limiti della preesistente proiezione verticale, oppure sulla base di progetto unitario per fabbricati da realizzare in aderenza. La Corte ha interpretato tale previsione in modo restrittivo, escludendo che potesse valere quando la parete sul confine fosse stata realizzata dallo stesso convenuto per appoggiarvi poi la costruzione. Poiché il fondo del vicino risultava libero da manufatti e il muro di contenimento era stato realizzato dal convenuto, la deroga non era applicabile. Sono state confermate le condanne alle spese di legittimità e l’ulteriore importo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002; inoltre la Corte ha dato atto dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., con condanna ulteriore in favore del controricorrente e della cassa delle ammende, secondo il dispositivo riportato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non vi ravvisa alcuna violazione decisiva.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ritiene errata la valutazione dei fatti operata nei gradi di merito.
Norma base sulle distanze tra costruzioni, integrata dai regolamenti locali.
Il principio di prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella codicistica, se non impone una distanza minima dal confine.
Richiamato quale disciplina che consente la costruzione in appoggio o in aderenza quando ricorrono i presupposti della prevenzione.
Richiamato come norma che consente l’appoggio o l’aderenza nei casi previsti.
art. 8, lett. G), N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pescara
"la costruzione sul confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza e senza finestre nei limiti della parete o porzione di parete esistente della sua proiezione verticale, secondo quanto previsto dal Codice Civile, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza"
È norma derogatoria di stretta interpretazione: consente la costruzione sul confine solo se preesiste una parete del vicino sul confine o vi sia progetto unitario di fabbricati in aderenza; non si applica quando la parete sul confine sia stata realizzata dallo stesso costruttore.
Il ricorso è stato proposto denunciando violazioni di legge e vizi processuali.
La proposta del consigliere delegato è stata formulata e comunicata alle parti; il giudizio è stato deciso in camera di consiglio.
La Corte richiama i presupposti per la condanna aggravata in conseguenza della soccombenza e del tenore della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un regolamento edilizio locale impone una distanza minima delle costruzioni dal confine, la regola della prevenzione codicistica non opera in senso pieno e l’obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, salvo espressa deroga che consenta costruzioni in aderenza o in appoggio.
- Le clausole regolamentari che consentono l’edificazione sul confine in deroga alla disciplina generale sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti, in particolare non possono essere utilizzate quando la parete di confine sia stata creata dallo stesso costruttore.
- Ai fini delle distanze legali, la qualificazione di un manufatto come "costruzione" dipende dalle sue caratteristiche strutturali e dimensionali, come non precarietà, non facile amovibilità e idoneità a creare volume.
- La deroga alla distanza dal confine fondata sulla preesistenza di una parete in aderenza presuppone la reale preesistenza di un manufatto del vicino sul confine e non può essere invocata se il manufatto di appoggio è stato realizzato unilateralmente dal medesimo autore dell’opera contestata.
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