Sentenza del 02/03/2023 n. 324 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 (raccolta di scommesse da parte di ricevitoria italiana intestata al Sig. M.M.), con contestazione della responsabilità solidale dei bookmaker esteri coobbligati per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni. Il ricorso si fondava, tra l'altro, sulla sentenza della Corte Costituzionale n.27/2018 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della soggettività passiva del ricevitore abusivo per annualità anteriori al 2011, sulla presunta mancata territorialità dell'imposta e su presunte violazioni del diritto UE (divieto di imposte sul volume d'affari).
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata che aveva annullato solo le sanzioni ma respinto il resto del ricorso. Il giudice ha ritenuto che la decisione della Corte Costituzionale ha escluso l'obbligo di versare l'imposta in capo al ricevitore abusivo per le annualità anteriori al 2011, ma non ha esteso tale effetto esonerativo ai bookmaker esteri coobbligati, i quali rimangono soggetti passivi dell'imposta in quanto partecipano direttamente al presupposto impositivo. È stata inoltre esclusa la necessità di questioni pregiudiziali alla Corte UE nel caso concreto e respinta la censura di contrasto con il diritto UE. Condanna dell'appellante alle spese di grado (Euro 2.000,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
norme richiamate per giustificare l'accesso e l'acquisizione documentale nella verifica fiscale svolta presso la ricevitoria
art. 1, comma 2, lettera b) "alle scommesse accettate nel territorio italiano"
la territorialità dell'imposta si considera realizzata quando la scommessa è accettata e la ricevuta viene rilasciata in Italia; il contratto si perfeziona nel luogo in cui si compiono gli elementi essenziali (accettazione, pagamento, rilascio ricevuta)
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
art. 1 (imposta unica sulle scommesse)
l'imposta unica è norma nazionale non armonizzata a livello UE; soggettività passiva può ricadere sul bookmaker che realizza o concorre al presupposto impositivo anche se domiciliato all'estero
Sentenza Corte Costituzionale n. 27/2018
dichiara l'incostituzionalità della soggettività passiva del ricevitore abusivo per annualità anteriori al 2011 (esclude l'obbligo di versamento per il ricevitore CTD), ma non esonera il bookmaker estero dalla qualificazione come soggetto passivo dell'imposta; non comporta la caduta della responsabilità del bookmaker
Legge 11 dicembre 2014, n. 190
norma di regolarizzazione citata come fatto probatorio che la società ha aderito a regolarizzazione per anni diversi, implicitamente riconoscendo la giurisdizione fiscale italiana
Direttiva 2006/112/CE
art. 401 (richiamato dall'appellante)
il giudice ha ritenuto che l'imposta unica non rientra nelle imposte armonizzate (IVA) e che la normativa UE sul divieto di imposte sul volume d'affari non impedisce agli Stati membri di disciplinare imposte nazionali non armonizzate sulle scommesse
Massime di principio
- La decisione della Corte Costituzionale che esclude la soggettività passiva del ricevitore abusivo per annualità anteriori al 2011 non estende automaticamente l'esonero al bookmaker: il bookmaker che gestisce l'attività e realizza il presupposto impositivo resta soggetto passivo.
- La responsabilità solidale tra ricevitore e bookmaker può sussistere in termini di solidarietà paritetica quando più soggetti concorrono al medesimo presupposto impositivo; l'esclusione dell'obbligo per uno dei coobbligati non cancella l'obbligo dell'altro.
- La territorialità dell'imposta si valuta in base al luogo in cui la scommessa è accettata e si perfezionano gli elementi essenziali (incasso, rilascio della ricevuta, accettazione), anche se il bookmaker ha sede all'estero.
- Le censure basate sul diritto UE relative a presunte imposte sul volume d'affari o discriminazioni richiedono dimostrazione che la fattispecie rientri nelle materie armonizzate; l'imposta unica sulle scommesse è considerata normativa fiscale nazionale non armonizzata.
- In sede impugnativa è rischioso introdurre fatti nuovi decisivi: elementi nuovi di fatto prospettati per la prima volta in appello possono essere inammissibili.
- In casi analoghi, il bookmaker che ha poi regolarizzato posizioni (es. tramite adesione a sanatorie) dà un elemento di riconoscimento della giurisdizione fiscale italiana che può influire sul giudizio di territorialità e sulla posizione processuale.
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