Cassazione Civile, Ordinanza n. 35878/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti, con qualifica di macchinisti, a vedere computati nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale alcuni emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva aziendale, in particolare l'incentivo per indennità di condotta, l'indennità di riserva e l'indennità di assenza dalla residenza. I lavoratori avevano ottenuto l'accoglimento della domanda in primo e secondo grado; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi tre ha dedotto la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, sostenendo che tali voci non dovessero rientrare nella nozione di ferie retribuite e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con l'ultimo motivo ha censurato la decisione in tema di prescrizione, lamentando la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in relazione all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori come modificato dalla l. n. 92/2012, contestando il dies a quo del termine prescrizionale per i crediti retributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando la propria giurisprudenza già formatasi sulla medesima vicenda: la retribuzione dovuta durante le ferie deve comprendere le voci che abbiano collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, e il giudice di merito aveva correttamente verificato che le indennità controverse erano continuative, non meramente occasionali e idonee, se escluse, a incidere in modo non trascurabile sul trattamento economico feriale. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza europea e la concreta valutazione sull'inclusione o meno di determinate voci spettava al giudice nazionale. È stato infine rigettato il motivo sulla prescrizione, perché conforme al principio secondo cui, per i diritti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
La retribuzione ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo annuale e deve tendere a un'equivalenza sostanziale rispetto alla retribuzione ordinaria percepita in costanza di lavoro; rientrano le voci collegate alle mansioni e allo status professionale.
Norma di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, da leggere in coerenza con l'interpretazione della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
La retribuzione deve essere proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale, in modo da non scoraggiare l'esercizio del diritto alle ferie.
Il diritto alle ferie va coordinato con l'obbligo di una retribuzione adeguata durante il loro godimento.
La Corte rinvia alla motivazione dei precedenti conformi, richiamandoli per relationem.
Per i crediti retributivi non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, nel regime di tutela del lavoro subordinato come modificato dalle riforme richiamate.
Richiamato nel motivo della ricorrente, ma la Corte richiama il principio elaborato in tema di decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
art. 1, comma 42, l. n. 92/2012
La riforma incide sul regime di stabilità del rapporto e quindi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali deve essere corrisposta una retribuzione che, pur non richiedendo la conservazione di ogni voce accessoria in assoluto, includa gli emolumenti intrinsecamente collegati alle mansioni svolte e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dalla fruizione delle ferie.
- La verifica circa l'idoneità di una determinata voce retributiva a rientrare nella retribuzione feriale richiede un accertamento in concreto del giudice di merito sulla continuità dell'erogazione, sulla sua incidenza economica e sul nesso con l'attività lavorativa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa risulti già risolta dalla giurisprudenza unionale e la controversia dipenda soprattutto dall'applicazione di principi noti al caso concreto.
- Per i crediti di lavoro non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in difetto di un regime di stabilità idoneo a consentire l'esercizio del diritto durante il rapporto.
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