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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04559/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di tre cartelle di pagamento emesse dall’agente della riscossione nei confronti di una società indicata come coobbligata in solido per effetto di una scissione parziale non proporzionale. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo che la cartella non potesse essere notificata a un soggetto nei cui confronti non risultava iscrizione a ruolo né un preventivo avviso di accertamento. In Cassazione l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Tuttavia, la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225/2016, allegando la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle, l’impegno a rinunciare al giudizio, la comunicazione dell’importo dovuto e le ricevute di pagamento di tutte le rate. La Corte ha quindi esaminato in via preliminare l’intervenuta definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la società contribuente aveva provato, senza contestazioni da parte dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle entrate, sia la regolarità dell’adesione alla rottamazione sia il puntuale pagamento di tutte le rate comunicate. Ha quindi ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva sopportate. È stato inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, se validamente attivata e accompagnata dal pagamento integrale delle rate, comporta l’estinzione del giudizio e rende superfluo l’esame del ricorso.

  • l. n. 225/2016

    Norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata quale base della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato come base processuale dell’estinzione del giudizio di cassazione nei casi di rinuncia o di estinzione ex lege conseguenti alla definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte precisa che, nel caso di estinzione per cessazione della materia del contendere conseguente alla rottamazione e al pagamento integrale, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo.

  • d.l. n. 193/2016

    È il decreto richiamato per la disciplina della definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

  • l. n. 225/2016

    È la legge di conversione del decreto sulla rottamazione, richiamata nel testo della pronuncia.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e documenta il pagamento integrale delle rate dovute, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e successiva comunicazione dell’esattore, il processo di cassazione si arresta senza esame dei motivi di ricorso, poiché l’interesse alla decisione viene meno.
  • L’estinzione per rottamazione, quando sia provato il completo adempimento del piano di pagamento, comporta la regolazione delle spese a carico di chi le ha sostenute e esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità.
  • La prova della regolarità dell’adesione alla definizione agevolata e del pagamento delle rate assume carattere निर्णinente; in assenza di contestazioni delle controparti, la Corte può dichiarare l’estinzione senza scrutinare il merito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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