Cassazione Civile, Ordinanza n. 11660/2025 del 04/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La società, operante nel settore ortofrutticolo, lamentava che nel contesto della cessione di un'azienda e di un accordo di collaborazione commerciale con una terza società, somme collegate al corrispettivo di cessione e alle provvigioni sarebbero state indebitamente trattenute dal convenuto, ritenuto dall'attrice amministratore di fatto e quindi soggetto al divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. In particolare si assumeva che parte del prezzo della cessione fosse stata occultata e versata al convenuto, e che la collaborazione personale da lui assunta avesse distratto clientela/fornitori e compensi spettanti alla società, con conseguente domanda di restituzione e di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2390, 2391, 2392, 1476 e 1639 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato le prove, omesso di verificare la qualifica di amministratore di fatto del convenuto e, quindi, l'applicabilità del divieto di concorrenza; ha inoltre richiamato la responsabilità del convenuto per gli effetti pregiudizievoli della sua condotta e, indirettamente, l'azione di arricchimento senza causa già ritenuta infondata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito circa il prezzo effettivo della cessione, la destinazione delle somme e l'assenza di prova della qualifica di amministratore di fatto e dell'illecito concorrenziale. Ha quindi affermato che il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e che non era consentita la riqualificazione della doglianza come vizio motivazionale, anche per la presenza di doppia conforme. Alla soccombenza della ricorrente è seguita la condanna alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione di legge, poiché mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e non la regola di giudizio sulle prove.
È stato richiamato nel motivo, ma la Corte ha ribadito che non si può usare la denuncia di violazione di legge per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio.
È stata invocata per sostenere l'applicabilità del divieto di concorrenza dell'amministratore anche di fatto; la Corte non entra nel merito della questione, perché reputa inammissibile la censura che mira a rivalutare i fatti.
Richiamato nel motivo unitamente ad altre norme sulla responsabilità gestoria, senza che la Corte si pronunci nel merito per inammissibilità della doglianza.
Richiamato nel motivo unitamente ad altre norme sulla responsabilità gestoria, senza che la Corte si pronunci nel merito per inammissibilità della doglianza.
Richiamato nel motivo, ma non esaminato nel merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato nel motivo, ma non esaminato nel merito perché la censura è stata ritenuta inammissibile.
Era stato evocato nei gradi di merito per il risarcimento del danno; la sentenza impugnata aveva escluso la fondatezza della domanda, e la cassazione non è entrata nel merito per inammissibilità del ricorso.
Richiamato per l'azione di arricchimento senza causa, ritenuta dai giudici di merito infondata per il suo carattere sussidiario; la Cassazione non ha affrontato il merito della questione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto sulla base delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione normativa, si mira in realtà a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova ricostruzione della fattispecie concreta; l'erronea valutazione del materiale istruttorio attiene al merito, non alla violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme, la doglianza non può essere trasformata in un vizio motivazionale per aggirare i limiti del sindacato di cassazione.
- Per far valere la responsabilità dell'amministratore di fatto e l'operatività del divieto di concorrenza occorre che i relativi presupposti fattuali risultino accertati in modo congruo nei gradi di merito; in cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione di tali presupposti.
- L'azione di arricchimento senza causa conserva carattere sussidiario e non può essere utilizzata se la pretesa è già inquadrata e valutata alla luce di altri rimedi invocati dalla parte.
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