Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull'80% della retribuzione di una dipendente pubblica, trattenuta contestata come illegittima perché la lavoratrice sosteneva di essere stata assoggettata fin dall'assunzione al regime del trattamento di fine rapporto e non a quello del trattamento di fine servizio. Secondo la ricorrente, per il regime T.F.R. l'art. 2120 c.c. non prevede alcuna contribuzione a carico del lavoratore e l'applicazione della trattenuta sarebbe quindi priva di base normativa; inoltre veniva dedotta l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 26, della L. 448/1998 e dei relativi atti attuativi (Accordo Quadro 29.7.1999 e d.P.C.M. 29.7.1999), per asserita violazione degli artt. 3, 36 e 53 Cost. Con il secondo motivo la ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato la mancata attuazione del recupero figurativo della riduzione retributiva ai fini del calcolo del T.F.R. Il Ministero resisteva con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine lungo scadente di sabato si prorogava al primo giorno non festivo successivo. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che considera legittimo il meccanismo di invarianza della retribuzione netta e dei trattamenti pensionistici, nel quadro di armonizzazione tra regimi T.F.S. e T.F.R., escludendo violazioni degli artt. 3 e 36 Cost. e negando che la trattenuta abbia natura tributaria ex art. 53 Cost.; ha quindi escluso che l'art. 2120 c.c. sia violato, poiché integrato dalla disciplina speciale e dalle norme attuative. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività del fatto omesso, poiché l'eventuale mancato recupero figurativo inciderebbe solo sull'esatto adempimento del trattamento dovuto, non sulla legittimità della trattenuta in sé. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
individua il termine lungo semestrale per impugnare, nel caso concreto calcolato dalla pubblicazione della sentenza d'appello.
la scadenza del termine processuale cadente di sabato è prorogata al primo giorno non festivo successivo, applicandosi anche alle notificazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo per violazione di legge relativo all'art. 2120 c.c. e alla disciplina speciale sulla trattenuta.
la disciplina generale del T.F.R. è integrata ed esclusa, nei limiti del caso, dalla normativa speciale che prevede il meccanismo di invarianza della retribuzione netta.
art. 19, comma 26, L. 448/1998
ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici
la disposizione è ritenuta legittima e funzionale all'armonizzazione dei trattamenti, imponendo l'invarianza della retribuzione netta e di quella utile ai fini pensionistici.
art. 2, commi 5, 6 e 7, L. 335/1995
costituisce, insieme alla L. 448/1998, la base della trattenuta e del sistema contributivo applicato alla dipendente pubblica in regime T.F.R.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame è inammissibile se il fatto dedotto non è decisivo rispetto alla legittimità della trattenuta contestata.
consente il richiamo per relationem alle motivazioni dei precedenti conformi della Corte.
la conformità ai precedenti esclude la particolare rilevanza della questione di diritto necessaria per la trattazione in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in ragione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di eguaglianza perché il meccanismo contestato persegue una parità di trattamento e un'armonizzazione graduale.
art. 36 Cost.
non è violato, poiché va considerato il trattamento complessivo e non la singola componente retributiva oggetto di riduzione.
art. 53 Cost.
la trattenuta del 2,5% non ha natura tributaria; la censura resta priva di non manifesta fondatezza.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale interviene sul regime del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, la norma generale dell'art. 2120 c.c. non può essere invocata in modo isolato, dovendosi considerare il complesso delle disposizioni speciali e attuative che perseguono l'invarianza della retribuzione netta e l'armonizzazione dei regimi previdenziali.
- La trattenuta del 2,5% applicata ai dipendenti pubblici in regime T.F.R. può essere legittima se inserita in un sistema normativo che compensa la riduzione retributiva mediante recuperi figurativi ai fini pensionistici e del T.F.R., con finalità perequativa e non discriminatoria.
- Ai fini della valutazione di legittimità costituzionale di un meccanismo retributivo, la Corte guarda al trattamento complessivo e alla funzione del sistema, non alla singola componente decurtata isolatamente considerata.
- Un motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto dedotto incide solo sull'esatto adempimento di un obbligo successivo e non sulla legittimità della misura contestata a monte.
- Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si proroga al primo giorno non festivo se scade di sabato, e tale regola opera anche per le notificazioni degli atti processuali.
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