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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2723/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con aggravante mafiosa e per i reati fine contestati. La difesa ha denunciato: violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla qualificazione della condotta come associazione (mancata specificazione di affectio societatis, elemento soggettivo e contributo effettivo del singolo); valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Barone ritenute prive di riscontro; insufficienza e incongruità delle intercettazioni e delle videoriprese per identificare l'indagato; carenza di riscontri tecnici e materiali (sequestri direttamente riconducibili, quantità e qualità della sostanza, documentazione dei corrispettivi); errata valutazione sui reati fine e mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/90; e motivazione apparente circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, contestando la presunta reiterazione, la mancanza di prove sui canali di approvvigionamento e l'assenza di prove sull'attività nel contesto domestico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi relativi alla gravità indiziaria sull'associazione e sui reati fine; nel merito ha confermato la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni del collaboratore Barone e significative le intercettazioni da cui emergeva una stabile fornitura di hashish dall'indagato verso uno dei sottocapi dell'organizzazione, con l'uso di diminutivi e abbreviazioni identificativi. La Corte ha inoltre escluso la sussistenza del fatto lieve, rilevando consistenti quantitativi di droga (anche in chilogrammi) e il contesto associativo; ha ritenuto adeguate le esigenze cautelari alla luce della non occasionalità dei fatti, dei precedenti e dei carichi pendenti dell'indagato e della sua propensione a delinquere, giudicando insufficiente l'alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Conseguenza: conferma della custodia cautelare e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Richiamata in relazione all'aggravante connessa all'assetto associativo; la Corte ha ritenuto che la partecipazione e la rilevanza nel traffico di stupefacenti giustificassero l'applicazione dell'aggravante

  • Codice penale, art. 416-bis

    Norma che delimita la fattispecie di associazione di tipo mafioso; la decisione ha ritenuto sussistente, per come valutati gli elementi indiziari, il collegamento con dinamiche associative rilevanti ai fini dell'aggravante

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Riguarda le fattispecie di traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato che le quantità e il contesto escludessero la riconducibilità alla fattispecie del fatto lieve di cui al comma 5

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se convergenti e coerenti con altri elementi (es. videoriprese, contatti ripetuti), possono costituire gravi indizi validi a fondare la qualificazione di partecipazione ad associazione per il traffico di stupefacenti.
  • La presenza di rapporti continuativi di fornitura con soggetti ritenuti organici all'organizzazione è un elemento rilevante per desumere l'affectio societatis, anche se il numero di episodi di cessione è limitato: la stabilità del rapporto conta più della numerosità
  • L'identificazione dell'indagato tramite abbreviazioni o soprannomi nelle intercettazioni può essere ritenuta valida se adeguatamente motivata e supportata da riscontri fattuali (es. videoriprese, contatti ricorrenti, autoaccusatorietà nel contenuto delle comunicazioni)
  • La derubricazione al fatto lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/90 è esclusa quando emergono consistenti quantitativi di stupefacente (es. movimenti valutati in chilogrammi) o un contesto organizzato che supera l'operatività di singole cessioni occasionali
  • Per la sussistenza delle esigenze cautelari il giudice valuta la non occasionalità del fatto, l'inserimento in contesti criminali, la recidiva e i carichi pendenti: la mera proposta di misure meno afflittive (domiciliari con braccialetto) può essere rigettata se il quadro indiziario e personali del prevenuto indicano rischio di reiterazione

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