Cassazione Civile, Ordinanza n. 20848/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui i proprietari di un terreno avevano chiesto il rilascio del bene nei confronti del soggetto che lo occupava, in relazione a un precedente preliminare di vendita stipulato con un fratello dei successivi ricorrenti, poi deceduto. I fratelli del promissario acquirente hanno proposto opposizione di terzo ordinaria contro la sentenza che aveva condannato al rilascio il padre e un altro fratello, sostenendo di essere eredi del contraente deceduto e di essere stati illegittimamente pretermessi dal giudizio, in quanto litisconsorti necessari, perché il processo avrebbe dovuto coinvolgerli anche in ragione della successione nel rapporto derivante dal preliminare. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dichiarando la nullità della sentenza, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che i proprietari avessero agito sostanzialmente in rivendica verso il soggetto che deteneva il fondo senza titolo, e che la questione del litisconsorzio necessario riguardasse semmai il lato attivo solo in relazione all'eventuale azione ex art. 2932 c.c.; ha inoltre osservato che dagli stessi motivi di opposizione emergeva l'assenza di un concreto interesse a un nuovo accertamento del rapporto contrattuale, poiché gli opponenti avevano fatto valere in via alternativa un diritto autonomo di usucapione, incompatibile con la pretesa fondata sul preliminare. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno denunciato violazione degli artt. 404 e 102 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata la qualità di litisconsorti necessari, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la pretermissione senza indagare il merito e senza esigere la prova di un ulteriore interesse ad agire; hanno inoltre affermato che gli eredi del promissario acquirente erano necessariamente parte del giudizio volto alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura colpisse solo una parte della motivazione della sentenza impugnata, cioè la parte relativa alla necessità che l'opponente dimostri un interesse concreto alla fase rescissoria dell'opposizione di terzo; tuttavia non era stata specificamente impugnata la ratio autonoma e decisiva posta a fondamento della decisione di appello, secondo cui gli odierni ricorrenti non erano litisconsorti necessari nel giudizio originario, poiché i proprietari avevano agito in rivendica contro chi aveva la materiale disponibilità del bene. Mancando l'attacco a tale autonoma ragione decisoria, è venuto meno il presupposto stesso della pretermissione dedotta e, di conseguenza, l'interesse all'esame delle ulteriori doglianze. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"quando la decisione pregiudica i suoi diritti"
l'opposizione di terzo presuppone non solo la deduzione del vizio (fase rescindente), ma anche un interesse concreto all'esame del merito dell'opposizione (fase rescissoria), perché il pregiudizio deve tradursi in un'utilità effettiva derivante dall'accoglimento del rimedio.
la doglianza si fonda sull'asserita mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la Corte però non affronta il merito della censura perché reputa non specificamente attaccata la ratio decisiva che escludeva la qualità di litisconsorti necessari.
è richiamato solo per descrivere l'azione di adempimento in forma specifica del contratto preliminare, prospettata nel giudizio originario dal soggetto che si affermava subentrato nella posizione contrattuale del promissario acquirente.
viene menzionato quale base della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le autonome rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata: se una ratio decisiva non è specificamente attaccata, il ricorso è inammissibile per difetto di decisività della censura.
- Nell'opposizione di terzo ordinaria, l'allegazione della pretermissione non basta da sola: occorre che l'opponente dimostri un concreto interesse all'eliminazione della decisione, interesse che si apprezza in relazione all'utilità pratica derivante dall'eventuale accoglimento dell'opposizione.
- La fase rescissoria dell'opposizione di terzo non può essere ignorata quando la pretesa si fonda sul pregiudizio ai diritti dell'opponente; l'interesse ad agire richiede la possibilità di una utilità concreta, non un mero interesse astratto alla correzione del giudizio.
- Quando il giudice d'appello qualifica l'azione originaria in termini incompatibili con la tesi del litisconsorzio necessario, la parte che ricorre per cassazione deve contestare proprio tale qualificazione, altrimenti la censura resta priva di incidenza sulla decisione.
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