Cassazione Civile, Ordinanza n. 24195/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla Gestione separata in relazione ai redditi professionali prodotti nell'anno 2009 da un avvocato iscritto all'Albo forense ma non alla Cassa Forense. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo perché l'attività risultava abituale sulla base dell'iscrizione all'Albo, dell'apertura della partita IVA e del fatto che il reddito professionale fosse l'unico dichiarato, escludendo che il reddito inferiore a 5.000 euro escludesse l'obbligo. Inoltre aveva affermato la non prescrizione del credito, ritenendo che l'omessa compilazione del quadro RR integrasse occultamento doloso del debito e quindi sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. Il ricorrente ha censurato: (1) la violazione della disciplina sulla Gestione separata e sull'ambito dell'obbligo contributivo, sostenendo che il giudice di merito avrebbe fondato l'abitualità solo sull'iscrizione all'Albo e trascurato la soglia di reddito; (2) la violazione della disciplina sulla prescrizione, deducendo che il termine era decorso e che non poteva presumersi il dolo solo dalla mancata compilazione del quadro RR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo. Ha confermato che, quando la professione è svolta abitualmente, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata non dipende dal superamento della soglia di 5.000 euro, che rileva invece per l'attività occasionale. Ha però escluso che la mancata compilazione del quadro RR, da sola, basti a integrare un occultamento doloso del debito contributivo idoneo a sospendere la prescrizione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
disciplina richiamata per l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata dei professionisti iscritti ad albo o elenco che esercitino attività abituale non coperta da altra cassa
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla debenza dei contributi
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2004
richiamato per la soglia di reddito di 5.000 euro, rilevante per l'attività autonoma occasionale e non per quella abituale
la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede un accertamento in fatto dell'occultamento, non desumibile automaticamente dalla sola omissione del quadro RR
richiamato per evidenziare che il sindacato di legittimità sul giudizio di merito è limitato ai casi di vizio motivazionale specificamente dedotti
DPCM 10 giugno 2009
ha differito il termine di pagamento dei contributi relativi al 2009 al 6 luglio 2010, data da prendere a riferimento per il dies a quo della prescrizione
richiamato implicitamente nel ragionamento sull'onere probatorio relativo ai fatti da cui desumere abitualità e occultamento doloso
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata sorge quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità, anche se non in via esclusiva, e non è escluso dalla sola circostanza che il reddito annuo sia inferiore a 5.000 euro.
- La soglia di 5.000 euro rileva come presupposto per attrarre alla contribuzione l'attività autonoma occasionale; se invece l'attività è abituale, tale soglia non è decisiva.
- L'abitualità dell'attività professionale può essere accertata tramite presunzioni semplici desumibili da elementi quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, organizzazione dell'attività e natura dei redditi dichiarati, ma la valutazione resta di merito.
- Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo, non è sufficiente la sola omissione di un adempimento dichiarativo; occorre un accertamento fattuale specifico di una condotta dolosa di occultamento.
- Il dies a quo della prescrizione dei contributi va individuato tenendo conto dell'eventuale differimento normativo del termine di versamento, e il giudice deve verificare la tempestività dell'azione dell'ente sulla base di tale data effettiva.
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