Cassazione Civile, Ordinanza n. 07170/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il beneficiario di un contributo concesso nell'ambito di un piano di sviluppo rurale impugnava l'azione della Regione diretta a ottenere la restituzione delle somme erogate, dopo che la Guardia di Finanza aveva contestato la falsità di tre fatture emesse da una s.n.c. per gli investimenti dichiarati. In primo grado e in appello la domanda di accertamento negativo della debenza era stata rigettata. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, assumendo che spettasse alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi della revoca e che la Corte d'appello avesse omesso di esaminare la relativa questione; 2) violazione delle norme richiamate nel ricorso in tema di effettività delle somministrazioni oggetto di contributo, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto verificare la reale esecuzione dei lavori e i requisiti soggettivi e oggettivi per il beneficio, anche in ipotesi di autofatturazione; 3) violazione dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1986, deducendo che la Corte avrebbe dovuto sospendere il giudizio per la pendenza di una pregiudiziale penale e che tale norma speciale prevalesse sull'art. 295 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi, poiché la Corte territoriale aveva affermato che, a prescindere dall'individuazione dell'onere probatorio, dagli atti risultava comunque provata la falsità delle fatture e l'insussistenza del costo effettivamente sostenuto; inoltre, il tentativo di riesaminare il merito era inammissibile. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché non si correlava alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva centrato la decisione non sulla mancanza dei requisiti in astratto, ma sul fatto che i lavori non fossero stati svolti dal soggetto che aveva emesso le fatture, con conseguente inesistenza di un costo effettivo utile ai fini del contributo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva un tema nuovo e, comunque, infondato: l'art. 3, comma 3, l. n. 898/1986 attiene al procedimento applicativo della sanzione amministrativa e non impone la sospensione del giudizio di restituzione del contributo revocato, distinto e autonomo rispetto al procedimento penale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese, ha applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere della prova gravasse sulla pubblica amministrazione; la Corte ha però ritenuto che la decisione di merito fosse comunque sorretta da prova acquisita in atti, rendendo irrilevante la questione del riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Evocato come vizio di legittimità per violazione di legge; la Corte ha escluso che le censure integrassero una reale violazione di legge, trattandosi in sostanza di critica alla valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Evocato per omesso esame di un punto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché la questione prospettata era di natura giuridica e, in ogni caso, la motivazione di merito aveva esaminato gli elementi rilevanti.
La Corte ha affermato che la disposizione concerne il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa e non il giudizio di restituzione del contributo revocato; pertanto non impone una sospensione necessaria del giudizio civile.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di sospensione per pregiudizialità penale; la Corte ha escluso l'applicabilità nel caso concreto, anche perché non risultava la pendenza di un procedimento penale.
Applicato dalla Corte in ragione della reiterata mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una diversa lettura del merito o in una richiesta di rivalutazione delle prove.
- La doglianza sull'onere della prova non è decisiva se il giudice di merito ha comunque ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo della decisione sulla base degli elementi acquisiti agli atti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollevare questioni giuridiche o per censurare valutazioni probatorie di merito.
- Quando il provvedimento di revoca o recupero di un contributo si fonda sulla non corrispondenza al vero della documentazione giustificativa e sull'assenza di un costo effettivamente sostenuto, la mera astratta possibilità di modalità alternative di fatturazione non elide la ragione decisoria se non incide sul fatto concreto accertato.
- Una norma che disciplina il procedimento sanzionatorio amministrativo non può essere automaticamente estesa al diverso giudizio avente ad oggetto la restituzione di contributi pubblici revocati, salvo espressa previsione.
- La sospensione necessaria del processo richiede la concreta ricorrenza del presupposto di legge; non è sufficiente il richiamo generico a una pregiudizialità penale non adeguatamente dimostrata.
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