Parere n. 592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, contro il Comune di -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensiva: a) dell''ordinanza del responsabile del settore urbanistica del comune di -OMISSIS-, n. 12 del 16.2.2015, recante provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell''art. 21 nonies l. n. 241/1990; b) della nota del responsabile del settore urbanistica del Comune prot. 2222 del 16.02.2105 recante avviso di sopralluogo per l’immissione in possesso e per l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune; c) della determinazione del responsabile del settore urbanistica del Comune, n. 7 del 26.2.2015, recante accertamento inottemperanza all’ingiunzione a demolire e acquisizione al patrimonio del comune; d) del verbale di immissione in possesso e acquisizione di opere edilizie abusive e dell''area di sedime, prot. n. 2755 del 26.2.2015; e) dell''ordinanza del responsabile del settore urbanistica del Comune n.16 del 27.2.2015 recante applicazione di sanzioni amministrative; f) di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluso il preavviso di annullamento in autotutela, di cui alla nota prot. n. 17288 in data 9.12.2014. (rs 3321/p)..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria e dei successivi atti di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e applicazione di sanzioni amministrative.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato, con istanza cautelare, l’ordinanza comunale n. 12 del 16 febbraio 2015, con cui era stato annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria n. 15 del 15 marzo 2011, nonché gli atti conseguenti di avviso di sopralluogo, accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, immissione in possesso, acquisizione gratuita delle opere e dell’area di sedime e applicazione di sanzioni amministrative. Il primo motivo deduceva l’assenza di un vizio originario del titolo edilizio, sostenendo che i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali sarebbero sopravvenuti alla domanda di condono del 1995, nonché il difetto di istruttoria e motivazione, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, la mancata comparazione con l’interesse dei privati e l’illegittimità dell’intervento repressivo. Il secondo motivo censurava gli atti impugnati perché il Comune non si sarebbe pronunciato sull’autonoma istanza di accertamento di conformità presentata nel 2009 e avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione dopo il rigetto della sanatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Dalla relazione istruttoria comunale è emerso che, già al momento del rilascio del titolo in sanatoria nel 2011, sull’area gravavano plurimi vincoli, tra cui la destinazione a verde agricolo di rispetto e rurale, il vincolo idrogeologico, l’inclusione nella zona 2 del -OMISSIS-, gli ambiti territoriali del PUTT, le aree P.G.1 e P.G.2 del PAI, la prossimità a un reticolo idrografico, il vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004 e l’inclusione in un’Important Bird Area. Il titolo edilizio non aveva tenuto conto di tali vincoli; ne derivava un vizio originario, idoneo a giustificare l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui, per il condono edilizio, deve considerarsi il regime vincolistico esistente al momento dell’esame della domanda; anche un vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non è irrilevante, ma impone il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione sull’interesse pubblico, considerando sia la presenza dei vincoli sia la realizzazione, durante la pendenza della domanda di condono, di interventi abusivi ulteriori e sostanziali, che avevano alterato l’identità e la destinazione dell’immobile oggetto dell’originaria domanda. Il decorso di circa quattro anni dal rilascio del titolo non ha generato un affidamento tutelabile, anche perché gli interessati avevano eseguito ulteriori abusi edilizi. Quanto al secondo motivo, la domanda di accertamento di conformità del 2009 è stata ritenuta respinta per silenzio decorso il termine di legge. La presentazione dell’istanza non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla decisione sulla sanatoria; dopo il rigetto, l’ordinanza torna efficace senza necessità di adottarne una nuova. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Osservazioni
Annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria
La censura è infondata. Al momento del rilascio del titolo in sanatoria del 2011 risultavano già presenti plurimi vincoli urbanistici, idrogeologici, paesaggistici, geomorfologici e ambientali dei quali il titolo non aveva tenuto conto. Il vizio era quindi originario e poteva giustificare l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Regime vincolistico applicabile al condono edilizio
Per la valutazione della domanda di condono rileva il regime vincolistico esistente al momento dell’esame della domanda, secondo il principio tempus regit actum. Anche il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può essere considerato irrilevante, dovendo comunque applicarsi il regime che subordina la sanatoria al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Interesse pubblico e affidamento dei privati
Sono infondate le censure relative alla mancanza di un interesse pubblico concreto e attuale e alla mancata comparazione degli interessi. L’interesse pubblico risultava motivato e il decorso di circa quattro anni non era sufficiente a fondare un affidamento tutelabile, anche perché durante la pendenza della domanda di condono erano stati realizzati ulteriori e consistenti abusi che avevano alterato l’identità e la destinazione dell’immobile.
Ulteriori interventi edilizi durante la pendenza del condono
In pendenza della domanda di condono sono consentiti, al più, interventi conservativi che non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d’uso dell’immobile. Gli interventi realizzati dai ricorrenti — ampliamento, cambio di destinazione d’uso, sopraelevazione, porticato, box, pollaio e movimenti di terra — avevano invece trasformato sostanzialmente il manufatto, incidendo sull’oggetto stesso della domanda di condono e legittimando l’annullamento del titolo.
Silenzio sull’istanza di accertamento di conformità
La domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è stata respinta per silenzio decorso il termine di legge. Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto e non impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso.
Effetti dell’istanza di accertamento di conformità sull’ordinanza di demolizione
La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla decisione sulla sanatoria. In caso di rigetto, l’ordinanza torna efficace senza necessità di adottare un nuovo provvedimento repressivo.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Disciplina la trasmissione e l’esame del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dell’amministrazione competente.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Consente l’annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo in presenza di un interesse pubblico concreto e attuale, valutato tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso esaminato il vizio del titolo edilizio era originario e l’interesse pubblico risultava motivato.
art. 39 l. n. 724/1994
Costituisce la base normativa della domanda di condono edilizio presentata nel 1995.
art. 32 l. n. 47/1985
Per le opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 33 l. n. 47/1985
La disciplina dei vincoli di inedificabilità assoluta non consente di considerare irrilevante un vincolo sopravvenuto; anche in tale ipotesi deve applicarsi il regime previsto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge.
artt. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001
Fondano l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001
Disciplinano l’accertamento di conformità e le relative domande di sanatoria; il silenzio dell’amministrazione sull’istanza ex art. 36 ha valore legale di rigetto.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento, ritenuto tuttavia non impeditivo della formazione del silenzio-rigetto previsto dalla disciplina edilizia speciale.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità sono stati richiamati dai ricorrenti, ma la Sezione non ha ravvisato una loro violazione.
art. 1 R.D.L. n. 3267/1923
Costituisce la base del vincolo idrogeologico esistente sull’area.
d.lgs. n. 42/2004
Rileva per l’inclusione dell’area tra i beni paesaggistici tutelati per legge e per le sanzioni amministrative applicate dal Comune.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, la verifica della sanabilità deve essere compiuta alla luce del regime vincolistico vigente al momento dell’esame della domanda, secondo il principio tempus regit actum.
- Un vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto all’edificazione non può essere considerato automaticamente irrilevante ai fini del condono; la sanatoria resta subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, secondo il regime richiamato dall’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985.
- L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria è legittimo quando emerga un vizio originario incidente sulla sua formazione e l’amministrazione motivi adeguatamente l’interesse pubblico concreto e attuale, anche in relazione alla presenza di ulteriori abusi realizzati dal destinatario.
- Durante la pendenza di una domanda di condono sono consentiti soltanto interventi conservativi che non alterino le caratteristiche essenziali o la destinazione d’uso dell’immobile; gli interventi sostanziali possono far venir meno l’oggetto della domanda e giustificare l’annullamento o l’archiviazione della procedura.
- Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto decorso il termine previsto dalla legge.
- La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla decisione sulla sanatoria; in caso di rigetto, l’ordinanza torna efficace senza necessità di una nuova ingiunzione.
Annullamento in autotutela di un condono edilizio e acquisizione di opere abusive
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da proprietari privati contro il Comune di -OMISSIS-. I ricorrenti hanno impugnato l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2011, nonché i conseguenti atti repressivi relativi a opere edilizie abusive, acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzioni amministrative.
Premesse e vicenda edilizia
Nel 1995 il dante causa dei ricorrenti aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994 per un fabbricato rurale realizzato senza titolo edilizio, versando gli oneri concessori e l’oblazione. Durante la pendenza della procedura, l’immobile veniva acquistato dai ricorrenti e successivamente interessato da lavori di ampliamento e trasformazione.
Nel 2008 il Comune ordinava la sospensione dei lavori e, successivamente, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli interventi contestati comprendevano l’ampliamento plano-volumetrico, il cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione, la realizzazione di un piano sottotetto, un porticato, un box auto, un pollaio e diversi movimenti di terra.
Nel 2009 i ricorrenti presentavano anche una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001. Nel 2011 il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 15, dopo l’acquisizione del nulla-osta forestale.
Annullamento d’ufficio e atti conseguenti
Nel dicembre 2014 il Comune comunicava il preavviso di annullamento in autotutela del titolo edilizio e degli atti connessi. Ricevute le osservazioni degli interessati ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il Comune adottava nel febbraio 2015 l’ordinanza n. 12, annullando in autotutela il titolo e gli atti collegati.
Seguivano l’avviso di sopralluogo, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, il verbale di immissione in possesso e acquisizione delle opere e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, nonché l’ordinanza n. 16 del 27 febbraio 2015, con cui venivano applicate sanzioni amministrative per opere abusive eseguite su immobili vincolati e per la mancanza dei certificati di collaudo e agibilità.
Questioni sui vincoli
I ricorrenti sostenevano che i vincoli indicati dal Comune fossero sopravvenuti rispetto alla domanda di condono del 1995 e non potessero quindi incidere sulla legittimità originaria del titolo rilasciato nel 2011. La Sezione ha disatteso la censura sulla base della relazione istruttoria integrativa.
È emerso che, già nel 2011, sull’area insistevano:
- la destinazione urbanistica a verde agricolo di rispetto e rurale;
- il vincolo idrogeologico ex art. 1 R.D.L. n. 3267/1923;
- l’inclusione nella zona 2 del -OMISSIS-;
- gli ambiti territoriali del PUTT, con valori distinguibili e rilevanti;
- aree a pericolosità geomorfologica elevata, media e moderata del PAI;
- la prossimità a un reticolo idrografico e la relativa disciplina delle fasce di pertinenza fluviale;
- il vincolo paesaggistico derivante dal d.lgs. n. 42/2004;
- l’inclusione in un’Important Bird Area.
Secondo il Consiglio di Stato, il titolo edilizio non aveva considerato tale quadro vincolistico. Ne derivava un vizio originario incidente sulla concessione del condono e idoneo a sostenere l’annullamento d’ufficio.
Regime temporale dei vincoli nel condono
La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. VI, 21 aprile 2023, n. 4073. Per il condono edilizio relativo ad aree vincolate, il regime applicabile è quello vigente al momento dell’esame della domanda, secondo il principio tempus regit actum.
Anche il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto all’edificazione non può essere considerato inesistente per il solo fatto della sua posteriorità. La sanatoria dell’opera resta subordinata al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo secondo l’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985.
Ulteriori abusi e affidamento
Il Consiglio di Stato ha escluso che il decorso di circa quattro anni dal rilascio del titolo potesse fondare un affidamento tutelabile. Durante la pendenza del condono, infatti, i ricorrenti avevano realizzato opere ulteriori e consistenti, modificando l’identità e la destinazione dell’immobile.
La Sezione ha richiamato TAR Lazio, Roma, 16 dicembre 2024, n. 22648, e TAR Campania, Napoli, 28 giugno 2022, n. 4378, secondo cui, durante la pendenza del condono, sono consentiti soltanto interventi conservativi che non alterino le caratteristiche essenziali o la destinazione d’uso del manufatto. Gli interventi sostanziali possono determinare una vera e propria sostituzione edilizia, facendo venir meno l’oggetto originario della domanda di condono.
Istanza di accertamento di conformità
Il secondo motivo riguardava la domanda di sanatoria presentata nel 2009 ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La Sezione ha ritenuto la censura infondata perché, decorso il termine di sessanta giorni, si era formato il silenzio-rigetto.
È stato richiamato Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 683, secondo cui il silenzio sull’istanza di concessione in sanatoria o di accertamento di conformità ha valore legale tipico di diniego e non impone, salvo la facoltà dell’amministrazione di intervenire in giudizio per ragioni di merito, l’adozione di un provvedimento espresso.
La Sezione ha inoltre richiamato Cons. Stato, Sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680, precisando che la presentazione dell’istanza ex art. 36 non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla decisione sulla sanatoria. Dopo il rigetto, l’ordinanza torna efficace senza necessità di una nuova ordinanza.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 586/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 1 apr 2026Parere n. 591/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →