Sentenza n. 5333/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento dei provvedimenti di decadenza con riferimento ai seguenti nulla osta al lavoro subordinato richiesti dalla società ricorrente: a) n. P-RM/L/Q/2023/104717 in favore del Sig. Akash Akash, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025, b) n. P-RM/L/Q/2023/104581 in favore del Sig. Chowkider Md Rajib, notificato e conosciuto in data 14 agosto 2025, c) n. P-RM/L/Q/2023/104691 in favore del Sig. Miah Ali Hossain, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025, d) n. P-RM/L/Q/2023/104645 in favore del Sig. Rahman Asikur, notificato e conosciuto in data 14 agosto 2025, e) n. P-RM/L/Q/2023/104674 in favore del Sig. Sarkar Md Mohon, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025, f) n. P-RM/L/Q/2023/104855 in favore del Sig. Shakib Danish Mahmud, notificato e conosciuto in data 15 agosto 2025, tutti pronunciati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma; - delle comunicazioni: a. Prot. n. RM5608305697B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104717, rilasciato in data 8 novembre 2023; b. Prot. n. RM5608302458B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104581, rilasciato in data 2 maggio 2023; c. Prot. n. RM5608305048B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104691, rilasciato in data 8 novembre 2023; d. Prot. n. RM5608303852B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104645, rilasciato in data 2 maggio 2023; e. Prot. n. RM5608304513B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104674, rilasciato in data 2 maggio 2023; f. Prot. n. RM5608309025B202008/08/2024, di avvio del procedimento di revoca del nulla osta n. P-RM/L/Q/2023/104855, rilasciato in data 22 novembre 2023, - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza da sei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti di decadenza adottati dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Roma, fondati sul decorso di sei mesi dal rilascio dei nulla osta senza ingresso dei lavoratori in Italia e senza presentazione della proposta di conversione. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 3, commi 2 e 3, d.l. 145/2024, della circolare ministeriale del 24 ottobre 2024 e l'eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che il mancato rilascio dei visti non fosse imputabile né al datore di lavoro né ai lavoratori, poiché l'Ambasciata italiana a Dhaka aveva comunicato che il rilascio era sospeso in attesa delle verifiche dello Sportello Unico per l'Immigrazione previste dal d.l. 145/2024. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo e, nel merito, ha sostenuto che i nulla osta fossero stati rilasciati nel 2023, anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, e che l'impedimento fosse imputabile alla rappresentanza diplomatica. Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo per la connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti, tutti fondati sulla medesima motivazione e riferiti allo stesso datore di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, nonostante le richieste di visto, i lavoratori non avessero potuto ottenere i visti per effetto della sospensione prevista dall'art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, applicabile ai nulla osta già rilasciati e ai procedimenti di rilascio dei visti pendenti. In tale situazione, nelle more delle verifiche dello Sportello Unico per l'Immigrazione, la Prefettura avrebbe potuto dichiarare sospesa ex lege l'efficacia dei nulla osta, ma non dichiararne la decadenza per il decorso del termine di sei mesi. Qualora le verifiche avessero avuto esito negativo, l'amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di revoca, non di decadenza. I provvedimenti impugnati sono stati quindi annullati ai fini della riapertura dei procedimenti, con verifica della permanenza dell'interesse del datore di lavoro, dello stato attuale delle pratiche di ingresso e dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
la validità del nulla-osta "è di sei mesi dalla data del rilascio stesso"
Il termine di validità semestrale non può determinare la decadenza quando il mancato ingresso sia dipeso dalla sospensione legale dei procedimenti di visto prevista dalla disciplina sopravvenuta.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024
Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 286/1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma; nelle more della ricezione da parte dell’ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, (che è inviata) esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.
La norma sospende ex lege l'efficacia dei nulla osta già rilasciati e i procedimenti di rilascio dei visti pendenti, fino alla conferma dell'esito positivo delle verifiche dello Sportello Unico; durante tale sospensione non è legittimo dichiarare la decadenza per il mero decorso del termine semestrale.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È la disposizione richiamata quale base dei nulla osta al lavoro subordinato cui si applica la sospensione prevista dal d.l. 145/2024.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di motivazione è stata dedotta, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'erronea qualificazione della situazione come decadenza anziché come sospensione legale e, se del caso, revoca.
Massime di principio
- Quando il rilascio del visto d'ingresso conseguente a un nulla osta al lavoro sia sospeso ex lege in attesa delle verifiche dello Sportello Unico per l'Immigrazione, il mancato ingresso del lavoratore entro il termine ordinario di validità del nulla osta non giustifica la dichiarazione di decadenza.
- Durante la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta, l'amministrazione può mantenere la pratica nella fase di verifica e, in caso di esito negativo delle verifiche, deve adottare un provvedimento di revoca; non può sostituire tali esiti con una decadenza fondata sul mero decorso del termine semestrale.
- Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile quando gli atti presentano connessione oggettiva e soggettiva, sono fondati su un'identica motivazione e riguardano il medesimo datore di lavoro.
- L'amministrazione deve riaprire o proseguire i procedimenti dopo l'annullamento della decadenza, verificando la permanenza dell'interesse del datore di lavoro, lo stato della pratica di ingresso e l'adozione degli eventuali provvedimenti ulteriori di competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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