Cassazione Civile, Ordinanza n. 19886/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per IVA, IRAP e ritenute relative agli anni 2006-2007, con cui l'Ufficio contestava alla società la deduzione/contabilizzazione di costi formalmente riferiti a contratti di appalto, ma ritenuti in realtà inerenti a una somministrazione illecita di manodopera. La CTR aveva accolto l'appello della società contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni apodittiche e a un richiamo a una sentenza relativa ad altri soggetti e non definitiva; (2) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe valutato tutti gli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio, incluse più dichiarazioni rese in sede extraprocessuale e la documentazione richiamata nel PVC; (3) violazione di legge in materia di divieto di somministrazione di manodopera e di valutazione probatoria delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, ritenute dalla CTR non correttamente apprezzate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, superasse la soglia del minimo costituzionale perché esponeva le ragioni essenziali della decisione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR aveva esaminato solo in modo parziale il compendio istruttorio, omettendo di correlare la dichiarazione di un soggetto con le ulteriori dichiarazioni richiamate dall'Ufficio e con gli indici fattuali prospettati a sostegno della tesi della somministrazione di manodopera; inoltre, il giudice di merito aveva impropriamente svalutato o frainteso il valore delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, che nel processo tributario sono ammissibili come elementi indiziari, pur non potendo da sole fondare la decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è esclusa quando la sentenza, pur sintetica, renda percepibile il fondamento della decisione.
La nullità processuale richiede un vizio effettivo della motivazione, non una mera insufficienza o erroneità del ragionamento del giudice.
La motivazione deve rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Nel giudizio d'appello tributario operano le regole del processo tributario compatibili, ivi compreso il regime motivazionale della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra nullità solo se manca un effettivo percorso argomentativo percepibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È deducibile l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È censurabile la violazione della disciplina che regola il divieto di intermediazione di manodopera e la valutazione delle prove atipiche nel processo tributario.
Nel processo tributario sono vietate le prove testimoniali, ma sono ammissibili dichiarazioni extraprocessuali come meri elementi indiziari; il giudice può ordinare l'acquisizione di documenti solo nei limiti previsti e non per supplire automaticamente alle carenze probatorie delle parti.
L'obbligo di allegazione riguarda i documenti richiamati nell'atto impositivo, non anche quelli semplicemente menzionati nel PVC, che possono essere prodotti in giudizio per provare la pretesa.
art. 111 Cost.
Il regime probatorio nel processo tributario deve rispettare il giusto processo e la parità delle armi, consentendo anche al contribuente di produrre dichiarazioni di terzi con valore indiziario.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene formule grafiche ma non rende percepibile il ragionamento decisorio; non basta che la parte non condivida la valutazione del giudice o reputi la motivazione insufficiente.
- Nel giudizio tributario, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili come elementi indiziari a favore di entrambe le parti, ma non possono da sole fondare la decisione: il giudice deve valutarle unitamente agli altri elementi di prova disponibili.
- L'omesso esame di fatti decisivi sussiste quando il giudice ignora o non coordina elementi istruttori specificamente dedotti e potenzialmente decisivi, impedendo di ricostruire il percorso logico della decisione.
- Nel valutare la natura di un rapporto formalmente qualificato come appalto, il giudice deve confrontare la qualificazione contrattuale con gli indici fattuali concreti dello svolgimento del rapporto, senza arrestarsi al solo dato letterale del contratto.
- Nel processo tributario il potere del giudice di disporre l'acquisizione d'ufficio di documenti non può fungere da supplenza generalizzata dell'onere probatorio delle parti, ma può essere esercitato solo nei limiti della necessaria integrazione istruttoria in presenza di oggettiva incertezza.
- L'obbligo di allegazione dell'Amministrazione non si estende automaticamente a tutti i documenti menzionati nel PVC, ma riguarda i documenti richiamati nell'avviso di accertamento; la mancata produzione di un documento può però essere colmata mediante istruzione o valutazione del materiale già in atti.
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