Cassazione Penale, Sentenza n. 42145/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/04/2024 che ha revocato, a far data dal 26/03/2024, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concessa. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per aver il giudice omesso di considerare la memoria difensiva depositata il 15/04/2024 (con richiesta di breve rinvio per produrre documentazione sui contatti con il Ser.D. e reperire nuova sistemazione alloggiativa e la prosecuzione dell'attività lavorativa) e contestava l'uso, a suo dire apodittico, dell'informativa dei Carabinieri e delle dichiarazioni della signora Cozza Caposavi, proprietaria dell'immobile che ospitava l'affidato, la quale aveva revocato la disponibilità per timori derivanti da atteggiamenti aggressivi del ricorrente sotto l'effetto di alcool.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la memoria difensiva depositata il 15/04/2024 fosse fuori termine rispetto al termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza previsto dall'art. 127, comma 2, c.p.p. (richiamato da artt. 666 e 678 c.p.p.), per cui il giudice di merito era legittimato a non prenderla in considerazione e non aveva alcun vizio di motivazione per tal motivo. Sotto il profilo di merito, la revoca della misura alternativa è stata ritenuta giustificata perché il comportamento aggressivo del ricorrente ha reso incompatibile la prosecuzione dell'affidamento in prova: la normativa e la giurisprudenza consentono la revoca anche in presenza di una singola condotta grave che comprometta la prognosi favorevole di risocializzazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando il comportamento dell'affidato sia incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione.
codice di procedura penale, art. 127, comma 2
Stabilisce il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle memorie; memorie depositate oltre tale termine possono essere escluse dal giudice.
codice di procedura penale, art. 666
Richiama le regole procedurali applicabili al procedimento di sorveglianza, tra cui il riferimento al termine di deposito delle memorie.
codice di procedura penale, art. 678
Ulteriore richiamo normativo relativo al procedimento di esecuzione e sorveglianza che rinvia alle disposizioni sulle memorie e termini procedurali.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
La violazione del termine per il deposito delle memorie può configurare una nullità per violazione del diritto al contraddittorio.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
Norma evocata dal ricorrente come possibile base per sostituire la misura in corso con altra forma di trattamento in casi particolari; la Corte osserva che tali richieste devono essere adeguatamente documentate e tempestive.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali nel procedimento penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Memorie e documenti prodotti nel procedimento di sorveglianza devono essere depositati entro cinque giorni antecedenti l'udienza (art. 127 c.p.p.); il mancato rispetto del termine può legittimare il giudice a non prenderne contezza.
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche in presenza di una singola condotta grave che renda incompatibile la prosecuzione della misura, poiché l'istituto richiede una prognosi favorevole e costante verifica dell'efficacia del percorso di risocializzazione.
- Contestare la motivazione di un provvedimento di revoca richiede di confrontarsi con le ragioni sostanziali indicate dal giudice; l'opposizione a valutazioni basate su segnalazioni ufficiali (es. informativa delle forze dell'ordine) ha successo solo se dimostrabile l'inaffidabilità o la contraddittorietà delle fonti.
- Se si teme la revoca per perdita dell'alloggio o comportamenti contestati, è opportuno chiedere tempestivamente al giudice un rinvio o misure cautelari e documentare subito alternative concrete (nuova sistemazione, presa in carico da servizi sanitari/ser.D.) rispettando i termini processuali.
- Nelle impugnazioni, la mancata tempestiva produzione di elementi probatori (rapporti terapeutici, dichiarazioni di disponibilità all'ospitalità aggiornate, attestazioni di impegno lavorativo) riduce significativamente le probabilità di ottenere l'annullamento o la sospensione della revoca.
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