Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42893/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna per violazione di legge e per apparente carenza motivazionale il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello del Procuratore della Repubblica avverso il decreto del Tribunale che aveva respinto la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la misura patrimoniale di confisca di società e di beni. In particolare si censura l'errata determinazione del periodo di pericolosità sociale (sia generale che "qualificata" connessa al reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, art. 452-quaterdecies c.p.), sostenendo che l'attività illecita sul terreno era protratta dal 2004 e che reati in materia di stupefacenti e di rifiuti erano stati commessi anche nel 2012-2014 e nel 2018; ne deriverebbe che provento illecito e disponibilità patrimoniale nei medesimi periodi giustificherebbero la confisca di beni acquisiti in quei periodi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per le impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali e personali, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge (d.lgs. n.159/2011, artt.10 e 27) e che il ricorso proposto dal Procuratore generale vertesse in pratica su censure di merito e sulla valutazione della motivazione (ossia questioni non consentite in cassazione in questo ambito). La Corte ha inoltre ritenuto presente e adeguata la motivazione del decreto impugnato, che aveva circoscritto la pericolosità qualificata a un brevissimo arco temporale conclusosi nel 2018 e aveva valutato che i beni oggetto di confisca erano entrati nella disponibilità del proposto in epoche non direttamente riconducibili ai periodi di pericolosità. Non essendovi violazioni di legge dedotte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state imposte spese essendo ricorso proposto dal pubblico ministero.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), art. 10

    per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10

    La norma viene interpretata come richiamo che limita le impugnazioni dei provvedimenti di prevenzione: i rimedi in Cassazione sono ammessi nei termini e per i motivi ivi previsti, quindi non si possono sollevare in cassazione questioni meramente di fatto o di valutazione della prova.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), art. 27

    avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore....

    La Corte ha richiamato il criterio per cui il ricorso per cassazione contro decreti di misure di prevenzione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; le doglianze sulla motivazione o sulla valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La doglianza richiamava la presunta carenza motivazionale ai sensi dell'art.125 c.p.p.; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato fosse presente e immune da vizi tali da configurare una violazione di legge.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Il reato disciplinato da tale articolo (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) è stato valutato dalla Corte territoriale come accertato solo per un arco temporale limitato (giugno-settembre 2018), insufficiente a dimostrare una pericolosità qualificata protratta nel tempo, e dunque non idoneo, di per sé, a giustificare l'applicazione delle misure richieste.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione patrimoniali/personali è ammesso solo per violazione di legge; le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti o la motivazione sono in genere inammissibili.
  • Per ottenere misure patrimoniali come la confisca è necessario dimostrare un nesso temporale e causale tra i redditi/proventi illeciti e l'acquisizione dei beni: acquisizioni avvenute in momenti distanti rispetto ai periodi di illecito possono essere escluse dalla confisca.
  • La pericolosità qualificata (es. collegata a reati ambientali organizzati) deve essere dimostrata in termini attuali o almeno prossimi nel tempo alla proposta della misura; eventi del passato, isolati e non ripetuti, possono non giustificare misure cautelari o preventive attuali.
  • Il pubblico ministero, quando ricorre in Cassazione in materia di misure di prevenzione, deve articolare censure di illegittimità formale/interpretativa delle norme applicate o vizî di diritto nella motivazione, evitando argomentazioni meramente ricostruttive dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Una motivazione che delimita con precisione i periodi di pericolosità e spiega l'incidenza sul patrimonio dell'interessato è decisiva: contestazioni generiche e ripetitive della ricostruzione fattuale difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.