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Sentenza

Sentenza del 09/08/2024 n. 22582 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative al 2007. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello della società, ritenendo invalido l’avviso perché emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla comunicazione del processo verbale di constatazione (PVC), in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000; aveva quindi assorbito le ulteriori questioni. L’Agenzia ha proposto due motivi, denunciando violazione della norma e sostenendo che ricorressero ragioni d’urgenza, connesse anche all’imminente scadenza del termine decadenziale. La società ha resistito e proposto cinque motivi incidentali condizionati, relativi a questioni rimaste assorbite in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia: i profili che contestavano le modalità concrete della verifica non erano esaminabili come violazioni di legge; nel merito, l’imminente scadenza del termine decadenziale non costituisce una ragione d’urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di 60 giorni. La garanzia si applica anche agli accessi diretti alla sola acquisizione di documenti e l’amministrazione risponde anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza. La verifica era iniziata nell’ultimo anno utile e non risultava impedito all’Agenzia di avviarla prima: una carenza organizzativa dell’amministrazione non integra particolare e motivata urgenza. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato inammissibile, perché proponeva questioni rimaste assorbite e non implicitamente respinte; esse potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio solo se ne ricorrano i presupposti. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all' art. 12 , comma 7, della L. n. 212 del 2000 , devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa;

    L’inosservanza del termine di 60 giorni è giustificabile soltanto da ragioni d’urgenza concrete, provate e non riconducibili alla sfera di responsabilità dell’amministrazione. L’imminente scadenza del termine decadenziale e i ritardi organizzativi dell’ente non bastano. La garanzia si applica anche agli accessi diretti alla sola acquisizione documentale.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione

    Con la censura di violazione di legge si può contestare l’interpretazione della norma astratta, non chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. La ricostruzione della fattispecie concreta appartiene al giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo attraverso il pertinente vizio processuale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di dichiarazione d’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Dopo un accesso o un’ispezione fiscale, anche se finalizzati soltanto ad acquisire documenti, il contribuente beneficia del termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso, salvo specifiche e provate ragioni d’urgenza.
  • La prossimità della scadenza del termine per accertare non costituisce, da sola, una ragione d’urgenza: l’amministrazione deve dimostrare circostanze concrete, esterne alla propria sfera di responsabilità.
  • Ai fini del rispetto delle garanzie procedimentali, l’amministrazione finanziaria risponde anche dei ritardi imputabili agli organi ispettivi che operano nell’attività di verifica.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle modalità della verifica o delle prove presentando la contestazione come violazione di legge; occorre individuare il corretto vizio previsto per il controllo di legittimità.
  • La parte vittoriosa nel merito non può usare un ricorso incidentale condizionato per far decidere questioni rimaste assorbite: se il ricorso principale fosse accolto, tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio.

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