Cassazione Civile, Ordinanza n. 07189/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta dal lavoratore avverso il decreto del giudice delegato che aveva ammesso solo parzialmente il suo credito. Il tribunale aveva ritenuto che, in caso di insolvenza del datore di lavoro che abbia trattenuto quote di TFR destinate a previdenza complementare ma non le abbia versate al fondo, l'unico soggetto legittimato a insinuarsi al passivo fosse il fondo pensione, considerando il "conferimento" del TFR come una vera e propria cessione del credito al fondo. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., per avere il tribunale qualificato il conferimento come cessione anziché come delegazione; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di provare il modulo negoziale incomba sul curatore; 3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per la qualificazione del meccanismo di adesione ai fondi come delegazione di pagamento e per la revocabilità della delegazione; 4) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, per avere attribuito la legittimazione al fondo complementare e non al Fondo di garanzia INPS; 5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per l'asserita illogicità della ricostruzione del tribunale sulla natura del TFR a seconda delle opzioni del lavoratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati unitariamente, perché il tribunale aveva apoditticamente qualificato il conferimento del TFR come cessione senza accertare la natura del negozio concretamente posto in essere. Ha richiamato l'orientamento recente secondo cui, in tema di previdenza complementare, il fallimento del datore di lavoro mandatario determina lo scioglimento del rapporto di mandato relativo al versamento delle quote di TFR al fondo; in via ordinaria la legittimazione a insinuarsi al passivo spetta quindi al lavoratore, salvo che dall'istruttoria emerga una cessione del credito in favore del fondo, nel qual caso la legittimazione spetta al fondo stesso. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione, che dovrà accertare se il conferimento integri delegazione di pagamento o cessione del credito e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Il generico riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non implica necessariamente cessione del credito; occorre verificare se il concreto assetto negoziale sia una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione processuale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione processuale.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire e della legittimazione a insinuarsi al passivo.
Invocato per sostenere che l'onere di provare la natura di cessione del conferimento gravasse sulla controparte.
Richiamato per sostenere che l'adesione a fondi di previdenza complementare possa integrare una delegazione di pagamento.
Richiamato per affermare la revocabilità della delegazione sino all'assunzione dell'obbligazione o all'esecuzione del pagamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992
Richiamato per contestare l'individuazione del soggetto legittimato alla surroga per i contributi omessi.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005
Richiamati per contestare la ricostruzione della natura del TFR in base alle scelte del lavoratore.
Il fallimento del datore di lavoro quale mandatario comporta lo scioglimento del rapporto di mandato relativo al versamento al fondo.
Individua la legittimazione del fondo a insinuarsi al passivo quando risulti una cessione del credito in suo favore.
Richiamato per recepire nella motivazione l'orientamento di legittimità già formatosi sul tema.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione.
Massime di principio
- Nel caso di quote di TFR destinate alla previdenza complementare e non versate dal datore di lavoro fallito, la legittimazione all'insinuazione al passivo spetta di regola al lavoratore, perché il fallimento scioglie il rapporto di mandato relativo al versamento al fondo e ripristina la titolarità delle somme accantonate in capo al lavoratore.
- Il termine "conferimento" del TFR a una forma pensionistica complementare non consente, da solo, di qualificare l'operazione come cessione del credito: il giudice deve accertare in concreto se le parti abbiano posto in essere una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
- Solo se dall'istruttoria emerga una effettiva cessione del credito in favore del fondo pensione, la legittimazione ad agire per l'ammissione al passivo spetta al fondo e non al lavoratore.
- In tema di riparto dell'onere probatorio, la qualificazione del negozio che fonda la legittimazione all'insinuazione deve essere desunta dagli elementi documentali e istruttori del rapporto, non potendo il giudice sostituire a tale verifica una presunzione astratta di cessione.
- La corretta individuazione del soggetto legittimato al passivo dipende dalla natura del rapporto negoziale concretamente attuato tra lavoratore, datore di lavoro e fondo pensione, con rilievo decisivo della causa effettiva dell'operazione rispetto alla sola formula utilizzata dalle parti.
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