Cassazione Civile, Ordinanza n. 05051/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un concorso pubblico bandito da un comune per un posto di esecutore addetto ai videoterminali, qualifica B1, in cui la candidata si era collocata al terzo posto della graduatoria finale. La ricorrente ha sostenuto che, successivamente, l'ente avesse coperto altri posti della medesima qualifica tramite assunzione di altra candidata in forza di una transazione e, poi, di un'ulteriore candidata utilmente collocata in graduatoria, senza procedere alla sua assunzione. In primo e secondo grado aveva chiesto: l'annullamento o l'inefficacia dell'assunzione disposta in favore dell'altra candidata; l'accertamento del proprio diritto all'assunzione con decorrenza alternativa indicata in ricorso; il risarcimento del danno patrimoniale. In Cassazione ha articolato sei motivi, tutti centrati su pretesi vizi processuali e di motivazione: errata ricostruzione dei fatti di causa e del contenuto delle domande; erronea declaratoria di novità/inammissibilità di un motivo di appello; omessa valutazione delle prove e di un fatto decisivo circa la presenza di quattro posti e lo scorrimento della graduatoria; omessa considerazione di fatti sopravvenuti che avrebbero confermato l'illegittimità della condotta dell'ente; omesso annullamento/inefficacia dell'assunzione della controinteressata e pretesa violazione delle regole sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che i motivi mescolassero in modo non consentito censure eterogenee (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi, contestazioni sulla valutazione delle prove), con formulazione non rispettosa del principio di specificità. Ha inoltre osservato che molte doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. In via ulteriore ha rilevato che la censura sulla ricostruzione del thema decidendum era infondata perché, dagli atti del primo grado, la pretesa non si fondava davvero sull'esistenza di delibere di scorrimento, ma la loro menzione era solo accessoria. Ha considerato assorbite o prive di autonomia le ulteriori censure connesse al secondo motivo e ha giudicato inammissibile anche la doglianza sulle spese, perché meramente ipotetica e non riferita a una concreta violazione delle regole di soccombenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione; la Corte afferma che il vizio di omessa motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. come norme evocate nei motivi, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per la loro commistione con censure di merito e motivazionali.
La Corte osserva che la censura sull'interesse ad agire è stata dedotta in modo non autonomo e comunque ipotetico, non idoneo a fondare un motivo ammissibile.
Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte ribadisce che la doglianza è ammissibile solo se il motivo evidenzia univocamente la nullità derivante dall'omissione, non se si traduce in critica alla motivazione o in violazione di legge.
La Corte esclude che il richiamo all'art. 115 c.p.c. possa essere utilizzato per mascherare una richiesta di rivalutazione delle prove.
La Corte afferma che la sua dedotta violazione non può essere usata per contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nei motivi sulla motivazione, ma senza che ne risulti una violazione idonea a superare l'inammissibilità del ricorso.
Evocato per lamentare la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio deve consistere in una reale mancanza motivazionale, non nella mera insoddisfazione per la decisione.
Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte osserva che le censure, in concreto, miravano a ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
Menzi0nato nei motivi in relazione alla tutela giurisdizionale, senza che la Corte ne ricavi una specifica violazione decisiva.
Richiamato per contestare la declaratoria di novità del motivo di appello; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché intrecciata con deduzioni di merito e perché, in concreto, la causa petendi non era quella prospettata dalla ricorrente.
Evocato per sostenere che l'allegazione relativa alle delibere di scorrimento fosse già contenuta nel primo grado; la Corte ritiene che dagli atti non emergesse tale fondamento della domanda.
Richiamato in relazione ai limiti del thema decidendum in appello nel rito del lavoro; la Corte ne esclude la violazione nei termini dedotti.
Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte afferma che la censura era soltanto prospettica e non diretta a contestare una concreta violazione delle regole di soccombenza.
Evocato con riferimento alla regolazione delle spese, ma senza autonoma violazione specificamente dedotta.
La Corte ribadisce che non è consentita la commistione tra violazione di legge, nullità della sentenza/omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, né la trasformazione del ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1
Richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga, senza autonomia e chiarezza, censure eterogenee di violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, lasciando alla Corte il compito di riqualificare le doglianze.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione non può tradursi in una mera contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, perché ciò equivarrebbe a chiedere un nuovo giudizio sul merito.
- La denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo evidenzia in modo univoco la nullità della decisione per mancata statuizione su una domanda o eccezione; non è sufficiente un generico richiamo alla carenza o insufficienza di motivazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un preciso fatto storico e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o documentali.
- Le censure sulle spese di lite devono riferirsi a una concreta violazione delle regole di soccombenza o di compensazione; non è ammissibile un motivo che prospetti soltanto un diverso esito ipotetico del giudizio di merito.
- In materia di concorsi e scorrimento di graduatorie, la decisione sulla rilevanza di delibere o atti amministrativi rispetto alla domanda va apprezzata in base al reale fondamento della causa petendi risultante dagli atti introduttivi, non alle ricostruzioni successive della parte impugnante.
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