Cassazione Civile, Ordinanza n. 05765/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di onorari professionali dovuti a un avvocato nei confronti del cliente. L'erede del professionista ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto solo in parte l'opposizione, riducendo il compenso liquidato a euro 56.456,00 oltre interessi. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omesso esame di un fatto decisivo; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 641 e 702-bis c.p.c., dell'art. 28 L. 794/1942 e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011. La censura centrale era che l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché tardiva: era stata proposta con citazione notificata il 26 maggio 2014 ma iscritta a ruolo il 30 maggio 2014, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato il 17 aprile 2014 e quindi, secondo la ricorrente, era decorso il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.; inoltre si sosteneva che il rito corretto fosse quello speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 con ricorso, non con citazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie ex art. 28 L. 794/1942 soggette al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione anziché con ricorso è comunque valida se la citazione è notificata entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. In tale ipotesi, gli effetti sostanziali e processuali dell'opposizione si producono secondo il rito erroneamente ma tempestivamente attivato; il giudice deve poi disporre il mutamento del rito. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 4485/2018 e il più recente principio di Sez. Unite n. 758/2022, secondo cui la sanatoria piena opera indipendentemente dall'ordinanza di mutamento del rito e senza effetti retroattivi penalizzanti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale dedotta in ricorso, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché l'opposizione era tempestiva e validamente proposta secondo il principio di sanatoria del rito erroneamente scelto.
È il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo rilevante per la tempestività dell'opposizione; la citazione notificata entro tale termine produce gli effetti dell'opposizione.
Disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ne considera applicabile la struttura, coordinata con il rito speciale del d.lgs. 150/2011.
Nel rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 la controversia può essere introdotta con ricorso secondo il modello del procedimento sommario.
La domanda di liquidazione degli onorari dell'avvocato verso il cliente resta soggetta, anche se introdotta monitoriamente, al rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
La controversia sugli onorari dell'avvocato può essere introdotta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. o in via monitoria; se l'opposizione è proposta con citazione ma notificata tempestivamente, il giudizio è validamente instaurato e il giudice dispone il mutamento del rito.
art. 4, comma 1, d.lgs. 150/2011
Il giudice deve disporre il mutamento del rito quando la domanda è introdotta con forma processuale non corretta.
art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011
Gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo il rito tempestivamente attivato, anche se erroneo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto per contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette al rito speciale del d.lgs. 150/2011, l'atto introduttivo erroneamente qualificato non è invalido se la forma concretamente utilizzata consente il rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
- Quando la legge richiede il ricorso ma la parte introduce il giudizio con citazione, la tempestiva notificazione della citazione entro il termine previsto sana l'errore di forma quanto agli effetti sostanziali e processuali dell'azione.
- Nel procedimento monitorio seguito da opposizione in materia di compensi professionali dell'avvocato, la tempestività va valutata con riferimento alla notificazione dell'atto di citazione in opposizione se questa è stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
- Il mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 opera per il prosieguo del giudizio e non determina una regressione o perdita degli effetti già prodotti dall'atto introduttivo tempestivamente notificato.
- In assenza di attività difensiva dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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