Cassazione Civile, Ordinanza n. 16360/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società cessionaria di crediti bancari ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, dopo il rigetto dell’istanza di ammissione per due ragioni: per il credito da mutuo, la mancata allegazione dei conteggi ex art. 2855 c.c. e l’impossibilità di distinguere tra quota capitale e quota interessi; per il credito da conto corrente, la mancata produzione del contratto originario e degli estratti conto dell’intero rapporto. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo, in via preliminare, che la società opponente non avesse fornito prova sufficiente della propria legittimazione attiva quale cessionaria, poiché l’avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB non bastava, da solo, a dimostrare l’inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti. Nel ricorso per cassazione la società opponente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. 385/1993 e 1264 c.c., sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a provare la cessione e, quindi, la sua legittimazione all’insinuazione al passivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB, occorre distinguere tra la prova dell’esistenza del contratto di cessione e la prova dell’inclusione del singolo credito nell’operazione: la mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non prova di per sé l’esistenza della cessione né, in caso di contestazione specifica, l’appartenenza del credito ceduto al blocco trasferito. Nel caso concreto, il ricorso si risolveva in una contestazione di merito sulla valutazione del contenuto dell’avviso pubblicato, dunque non scrutinabile come violazione di legge in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è rilevante ai fini della notizia della cessione, ma non basta, di per sé, a provare l’esistenza del contratto di cessione né l’inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto, se tale inclusione è contestata.
La mera notificazione della cessione al debitore ceduto, se specificamente contestata, non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessione del credito; vale come dichiarazione della parte interessata e richiede ulteriori elementi probatori.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il fallimento è legittimato a contestare la legittimazione attiva dell’opponente e la titolarità del credito fatto valere.
Nel credito da mutuo, il giudice di merito aveva rilevato la mancata allegazione dei conteggi necessari a distinguere capitale e interessi ai fini dell’ammissione al passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La doglianza sulla cessione era formulata come violazione di legge, ma la censura si risolveva in realtà in un’inammissibile contestazione in fatto della valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le contestazioni che investono la valutazione del contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attengono al fatto e sarebbero eventualmente deducibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la soccombenza del ricorrente, la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha funzione di notizia e può avere valore indiziario, ma non sostituisce la prova dell’esistenza del contratto di cessione quando questa sia specificamente contestata.
- Se il debitore ceduto contesta soltanto che il proprio credito rientri tra quelli trasferiti, il cessionario deve provare l’inclusione del singolo credito nell’operazione di cessione; l’avviso pubblicato può essere sufficiente solo se contiene indicazioni specifiche, precise e univoche.
- La mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. non basta, di per sé, a provare il trasferimento del credito in presenza di contestazione specifica della controparte.
- Quando il motivo di ricorso denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o delle prove, la censura è inammissibile in cassazione perché si risolve in una richiesta di riesame del fatto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il soggetto che agisce come cessionario deve fornire prova documentale della propria legittimazione sostanziale e dell’inclusione del credito nella cessione in blocco, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
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