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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31299/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'Appello di Bari, della condanna per tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate. Aprile censura la mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) sostenendo che gli interventi fossero funzionali al credito di Malavolta e che la sentenza abbia indebitamente valorizzato dichiarazioni non coerenti. Salvatore propone quattro motivi: (1) mancanza di prova del dolo estorsivo e contraddittorietà tra i giudizi di primo e secondo grado in ordine all'intento estorsivo; (2) mancata riqualificazione ex art. 393 c.p.; (3) vizio di motivazione riguardo al riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" (art. 628 co.2 n.1 c.p.), ritenendo assente la presenza simultanea al momento dell'intimidazione; (4) errato giudizio di prevalenza tra aggravanti e circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo i motivi manifestamente infondati o inammissibili perché si risolvono in una riesamina del merito. In particolare: è stata ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come tentata estorsione in concorso, non essendo incensurabile la valutazione che gli intervenuti avevano una finalità autonoma rispetto alla pretesa creditizia di Malavolta (volta anche a riaffermare il "prestigio criminale"); è stata confermata la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, atteso che la presenza simultanea di più soggetti nel secondo incontro aveva carattere intimidatorio ulteriore; è stato inoltre ritenuto che la comparazione tra aggravanti e attenuanti sia materia di merito non sindacabile in cassazione salvo arbitrio, e che qui non sussista tale arbitrio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Norma richiamata nella questione di riqualificazione: disciplina l\'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia. La Corte evidenzia che tale fattispecie si distingue dall\'estorsione per il diverso elemento psicologico e che la sua applicazione richiede che il terzo si limiti a contribuire alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori.

  • art. 629 c.p.

    Prevede il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto correttamente integrato il tentativo di estorsione da una condotta volta anche a ottenere una somma per finalità autonome rispetto al presunto credito.

  • art. 56 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato. La Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il concorso nel reato di esercizio arbitrario è configurabile solo se il terzo contribuisce alla pretesa del creditore senza finalità proprie, criterio usato per distinguere i reati in esame.

  • art. 628 comma 2 n.1 c.p.

    Prevede l\'aggravante speciale "delle più persone riunite". La Corte ha ritenuto soddisfatto il requisito della simultanea presenza di più persone al momento della violenza o minaccia, giustificando così l\'aggravante.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nei motivi di impugnazione con riguardo al concorso morale e materiale tra più persone; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi si discostino da tali parametri o siano inammissibili perché costituiscono mero sindacato di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per ricorsi inammissibili: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla Cassa delle ammende.

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme processuali richiamate in ordine al trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; la procedura è stata seguita.

Massime di principio

  • Una sentenza già pronunciata in giudizio abbreviato a carico di altri imputati non è vincolante nel giudizio ordinario: valutazioni probatorie e ruoli diversi possono portare a qualificazioni giuridiche differenti.
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall\'elemento psicologico: l\'estorsione richiede una finalità costrittiva/autonoma e una volontà di coartare la vittima, mentre l\'esercizio arbitrario può configurarsi quando si agisca nell\'interesse proprio del credito senza volontà estorsiva.
  • La partecipazione di soggetti "estranei" al rapporto obbligatorio che intervengono simultaneamente e con atteggiamento intimidatorio può integrare l\'aggravante "delle più persone riunite" anche se il presunto creditore non è presente al momento dell\'azione.
  • In Cassazione non è ammessa la mera rinnovazione della valutazione di merito: i motivi che si riducono a critica della valutazione probatoria o alla diversa interpretazione dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è tipicamente valutazione di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di arbitrio o illogicità palese nella motivazione.

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