Cassazione Penale, Sentenza n. 31303/2025 del 19/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in cassazione impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 09/04/2024 che, avendo preso atto della rinuncia all'appello da parte delle Procure e della prescrizione del reato, aveva riformato la sentenza di primo grado (assolutoria) condannando Zitoli al risarcimento del danno a favore della parte civile. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge (richiamando l'art. 546 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva riformato la decisione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive (le dichiarazioni rese dall'imputato in primo grado e la testimonianza della parte civile che attestava il prelievo della "metà" delle attrezzature), senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale necessaria quando l'apprezzamento di merito si fonda su prove dichiarative valutate in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti della responsabilità civile e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, per mutare la valutazione sull'attendibilità di prove dichiarative decisive già valutate in primo grado, era obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite e del principio di garanzia del giusto processo; ciò vale anche quando l'appello sia proposto solo dalla parte civile e non più dal pubblico ministero. Ha rimesso la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità al giudice cui rinvia.
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della Corte d'appello; nel contesto la Corte ha valutato che la riforma della sentenza assolutoria non poteva fondarsi su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza rinnovare l'istruttoria.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
La Corte osserva che, nonostante l'introduzione del comma 3‑bis (che prescrive la rinnovazione istruttoria in appello proposto dal PM), permane l'obbligo, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, di rinnovare l'istruttoria anche quando la riforma avvenga per l'appello della sola parte civile; l'obbligo deriva dalle garanzie del giusto processo.
art. 622 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza del giudice cui rinviare la decisione (rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello).
Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)
Giurisprudenza di riferimento che afferma l'obbligo del giudice d'appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando riforma una sentenza assolutoria basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative decisive, anche dopo l'introduzione dell'art. 603 co. 3‑bis.
Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019 (Gatto)
Precedente che ha statuito l'obbligo di rinnovare l'istruttoria anche quando l'appello sia proposto soltanto dalla parte civile e la riforma incida solo sugli effetti civili.
art. 6 CEDU
Richiamato a supporto del principio secondo cui le garanzie del giusto processo impongono la rinnovazione dell'istruttoria quando la decisione d'appello altera l'apprezzamento di prove dichiarative decisive.
Direttiva 25 ottobre 2012 (Direttiva 2012/29/UE)
Citate le disposizioni in materia di tutela delle vittime del reato per ribadire che l'interpretazione della normativa processuale deve conciliarsi con le garanzie di un processo efficace e indipendente, senza però giustificare l'omissione della rinnovazione istruttoria a danno delle garanzie difensive.
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riformi una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive è obbligato a rinnovare l'istruttoria dibattimentale anche d'ufficio.
- L'obbligo di rinnovazione vale indipendentemente dal fatto che l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero o dalla sola parte civile: la rinuncia del PM non elimina la garanzia a favore dell'imputato.
- Non è ammissibile che la Corte d'appello condanni civilmente l'imputato riformando l'assoluzione senza che vengano ridiscusse in contraddittorio le testimonianze/deposizioni decisive già valutate in primo grado.
- In presenza di una riforma basata su nuove valutazioni di prove dichiarative, la via corretta è il rinvio per rinnovazione istruttoria o, se opportuno, il trasferimento della controversia al giudice civile competente per consentire una decisione civile fondata su istruttoria adeguata.
- Per la difesa: contestare la mancata rinnovazione istruttoria ogni volta che l'appello si fondi su diversa valutazione di dichiarazioni decisive; per la parte civile: se si intende ottenere la riforma della sentenza, essere consapevoli che sarà necessaria la rinnovazione delle prove dichiarative.
- Le garanzie di equo processo (art. 6 CEDU) e la giurisprudenza della Cassazione costituiscono base obbligatoria per interpretare restrittivamente la possibilità di riformare sentenze assolutorie senza ulteriore istruttoria.
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