Cassazione Penale, Sentenza n. 31307/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione della disciplina relativa all'irreperibilità dell'imputato (contestata applicazione dell'art. 159 c.p.p. invece dell'art. 9, legge 28/04/2014 n.67 e delle norme richiamate, con la tesi che il regime previgente avrebbe imposto la sospensione delle ricerche e altri effetti procedurali); 2) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto: imputato incensurato, pena nel minimo inferiore a 2 anni, valore economico degli assegni modesto e assenza di danno provato dalla parte offesa); 3) vizio nella determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. (sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare pena al minimo e ridotta per le attenuanti, arrivando a 1 anno e 4 mesi).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nel merito: primo motivo respinto come infondato perché la disciplina invocata (artt. 420-bis, 420-quater, 420-quinquies c.p.p. sostituiti dall'art.9 legge n.67 del 2014) riguardava il processo di primo grado e non imponeva una diversa disciplina per il giudizio di appello; inoltre la notificazione in appello poteva essere valida tramite consegna al difensore. Secondo motivo respinto come infondato: i giudici di merito hanno correttamente valutato che la ricettazione di moduli di assegni in bianco non è compatibile con l'esimente della particolare tenuità, perché il valore da valutare è la potenziale utilizzabilità del modulo e il pericolo di ulteriori reati, e gli importi contestati non erano trascurabili. Terzo motivo non è consentito (ossia inammissibile) perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e del danno; la Cassazione non sindaca la misura intermedia applicata. Constatata l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
Norma sul procedimento in caso di irreperibilità dell'imputato, applicata in sede d'appello con notificazione al difensore; la Corte ha ritenuto corretta la procedura adottata in appello
legge 28/04/2014 n.67 (art.9) e artt. 420-bis, 420-quater, 420-quinquies c.p.p.
Disciplina sostitutiva riferita al regime di irreperibilità applicabile ratione temporis al primo grado; la Corte ha precisato che tali norme regolavano l'instaurazione del processo di primo grado e non imponevano nuovi esiti per il giudizio di appello
art. 598-ter c.p.p. (introdotto dalla riforma "Cartabia")
Articolo introdotto dal d.lgs. n.150/2022 che ha previsto una verifica specifica in appello in precise ipotesi; non era applicabile al caso in esame ratione temporis
art. 131-bis c.p.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte del merito ha ritenuto non sussistente l'esimente per la ricettazione di moduli/assegni in bianco, per il valore potenziale e il rischio di ulteriori reati
art. 648 c.p.
Articolo che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la ricettazione di moduli in bianco non si presta all'applicazione della particolare tenuità
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione fornita era sufficiente
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e delle ammende
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (riforma "Cartabia")
Ha introdotto modifiche processuali (tra cui l'art. 598-ter c.p.p.) rilevanti per l'appello; la Cassazione ha osservato i limiti di retroattività/temporalità della riforma
legge 15/12/1990 n.386 (art.2)
Citata in motivazione come riferimento alle contestazioni amministrative ricevute dalla persona offesa a seguito della vicenda; la Corte ha considerato tale circostanza nella valutazione del danno
Massime di principio
- Quando si contesta l'applicabilità di norme processuali di una riforma, verificare sempre la decorrenza temporale e se la disciplina sia riferita al primo grado o anche all'appello; le norme introdotte successivamente possono avere efficacia limitata ratione temporis.
- Nelle ipotesi di ricettazione che riguardano moduli o assegni in bianco, i giudici ritengono in genere non applicabile l'esimente della particolare tenuità: per la valutazione del danno si considera la potenziale utilizzabilità del modulo e il rischio di ulteriori reati, non il valore materiale dello stampato.
- La determinazione della pena tra i limiti edittali è questione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene soltanto se sussiste manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione del principio di legalità nella motivazione.
- Gli appelli dichiarati inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese processuali e somme aggiuntive (ammende) se sussistono profili di colpa nella deduzione dell'impugnazione; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato.
- Per chiedere l'assoluzione per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è necessario documentare in modo convincente la totale minima offensività del fatto, l'assenza di pericolo sociale e il concreto danno esiguo; la sola entità numerica degli importi può non essere sufficiente se esiste rischio di ulteriore impiego del bene o documento
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