Cassazione Penale, Sentenza n. 31302/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56 e 629 c.p. (tentata estorsione). Il motivo unico dedotto èva la violazione di legge e il vizio di motivazione: Cardinale sosteneva che la condotta consistente nel chiedere/pretendere l'assunzione non integrerebbe estorsione ma al più violenza privata, perché la richiesta di assunzione non comporterebbe un "ingiusto profitto" né un "danno ingiusto", dal momento che il lavoratore svolge una prestazione retribuita. Ha richiamato giurisprudenza che, in ipotesi analoghe, aveva qualificato il fatto come violenza privata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui Cardinale, unitamente a coimputati, aveva ripetutamente richiesto l'assunzione a tempo indeterminato minacciando la vittima (minacce di "rompergli la testa", riferimento ad arma, tentativo di aggressione, la vittima colpita da un accompagnatore), e tali elementi non contestati in sede di merito giustificavano la qualificazione come estorsione: l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito quando la vittima è costretta a instaurare un rapporto patrimoniale/contrattuale contro la propria autonomia negoziale. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il ricorrente non aveva i requisiti (patente C o E) per essere assunto, per cui l'assunzione avrebbe comportato un danno economico per la vittima. Perciò il motivo non è stato ritenuto fondato e il ricorso è stato respinto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 629
L'art. 629 (estorsione) richiede la condotta di costringere qualcuno mediante violenza o minaccia a dare o fare qualcosa o a subire un danno. La Corte ha interpretato che la costrizione a porre in essere un rapporto negoziale/patrimoniale (es. assumere una persona) integra l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno poiché comprime l'autonomia contrattuale della vittima e la obbliga a sostenere oneri economici non voluti.
Codice penale, art. 56
L'art. 56 disciplina il tentativo: la sentenza conferma che anche il tentativo di estorsione rientra nella tutela dell'art. 629, quando l'azione criminosa non si compie ma è diretta a ottenere la condotta estorsiva.
Codice di procedura penale, art. 616
L'art. 616 c.p.p. prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
D.L. n.137/2020 art. 23 co. 8 e D.L. n.19/2022 art. 8
Riferimenti procedurali relativi alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto secondo le disposizioni emergenziali/straordinarie citate (modalità processuali adottate nel procedimento).
Massime di principio
- La costrizione mediante violenza o minaccia volta a imporre alla vittima un rapporto contrattuale o patrimoniale (p. es. l'assunzione di una persona) può integrare il reato di estorsione: l'ingiusto profitto con altrui danno è desumibile dalla compressione dell'autonomia negoziale della vittima.
- Non è decisivo il fatto che il soggetto assunto svolga un'attività retribuita: la rilevanza penale sorge se l'assunzione è imposta con metodi intimidatori e comporta un onere o una scelta contraria all'interesse economico della vittima.
- La presenza di violenza, minacce gravi, riferimenti ad armi e tentativi di aggressione rafforza la qualificazione come estorsione anziché violenza privata.
- Se il ricorrente non contesta in sede di merito la ricostruzione fattuale, la Corte di legittimità dà conto delle risultanze dimostrative e non riforma la qualificazione penale se coerente con i principi giurisprudenziali consolidati.
- Una linea giurisprudenziale minoritaria qualifica talune pretese di riassunzione come violenza privata; tuttavia la giurisprudenza prevalente considera estorsione quelle condotte che costringono ad accettare rapporti patrimoniali/contrattuali in violazione dell'autonomia negoziale.
- In situazioni analoghe è determinante valutare: natura e intensità della minaccia/violenza, la compressione dell'autonomia contrattuale della vittima e l'effettivo danno economico (es. assunzione di persona non idonea), per qualificare il reato tra estorsione e violenza privata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31299/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31300/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31303/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31304/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31305/2025 del 19/09/2025
- Sentenza penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 31307/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →