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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31305/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso propone tre motivi: 1) presunto vizio di correlazione tra accusa e sentenza per discrepanza nelle somme contestate (errore di battitura indicante 10.000 invece di 20.000, con la difesa che lamenta che le sentenze avrebbero ritenuto richiesti complessivamente 26.000 euro anziché quanto riportato nel decreto che dispone il giudizio); 2) vizio di motivazione, mancata assunzione di prove decisive e contestazione della utilizzabilità di registrazioni fonografiche prodotte dalla persona offesa (si sostiene che Galli non sarebbe credibile e che non siano stati escussi testimoni che avrebbero potuto chiarire come Galli abbia reperito somme da restituire), oltre all'eccezione che le registrazioni siano frutto di attività investigativa non autorizzata; 3) censura per diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato. Il Collegio ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'istanza di rinvio tardiva del difensore. Sul merito dei motivi: 1) il primo motivo è manifestamente infondato: il capo di imputazione indicava complessivamente la pretesa di 26.000 euro e l'errore nel inciso era un mero refuso non idoneo a compromettere la correlazione accusa-sentenza; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: le registrazioni effettuate da uno dei partecipanti sono utilizzabili come prova documentale e non sono intercettazioni soggette agli artt. 266 e ss.; la Corte ha inoltre ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria perché gli elementi acquisiti (inclusi i riscontri fonografici) erano sufficienti; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è motivato con l'assenza di elementi positivi e con la pluralità di precedenti penali del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    art. 420 ter cod. proc. pen., comma quinto

    L'impedimento del difensore per impegno professionale deve essere comunicato prontamente; la comunicazione tardiva può giustificare il rifiuto del rinvio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione; motivi che si discostano dai parametri di cui all'art. 606 o sono manifestamente infondati determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni: la Corte ha interpretato che la registrazione effettuata da un interlocutore consapevole non rientra nella disciplina delle intercettazioni ambientali e resta utilizzabile come prova documentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può comportare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un errore materiale o refuso nel capo di imputazione non invalida automaticamente la correlazione accusa-sentenza se, letto nel suo complesso, il capo indica chiaramente la contestazione (la valutazione è caso per caso).
  • Le registrazioni fonografiche effettuate da uno dei partecipanti alla conversazione sono generalmente ammesse come prova documentale anche se realizzate con l'ausilio della polizia giudiziaria; non sono automaticamente considerate intercettazioni ambientali soggette agli artt. 266 e ss.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; il giudice di merito può ritenere superflua l'assunzione di ulteriori prove se gli atti contengono elementi ritenuti sufficienti per formare il convincimento.
  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere comunicate tempestivamente alla conoscenza dell'impedimento; richieste tardive possono essere respinte per violazione dell'onere di pronta comunicazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con la semplice constatazione dell'assenza di elementi positivi utili al riconoscimento del beneficio, specialmente se l'imputato ha precedenti significativi; tale motivazione è difficilmente rimontabile in Cassazione se non illogica.
  • In Cassazione il controllo è principalmente di diritto e di logicità della motivazione; motivazioni del giudice di merito prive di manifesta illogicità o contraddizione non sono rivedibili.

Testo integrale

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