Cassazione Civile, Ordinanza n. 18047/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una comunione ereditaria immobiliare tra più coeredi. Dopo un primo accordo di divisione non formalizzato, le parti sottoscrissero nel 2005 una convenzione transattiva divisoria con planimetrie allegate, assegnandosi i lotti e incaricando un tecnico di effettuare il frazionamento e la localizzazione dei confini. Una delle coeredi non sottoscrisse il tipo di frazionamento predisposto e non versò i conguagli, sicché gli altri coeredi agirono in giudizio per ottenere la dichiarazione di autenticità delle firme, la trascrizione dell'accordo, l'accertamento dei confini e il risarcimento del danno; in subordine chiesero comunque lo scioglimento della comunione. Il Tribunale accolse la domanda, disponeva la trascrizione dell'accordo, individuava i confini secondo la ctu e regolava in parte le spese. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione della coerede soccombente, condannandola alle spese. In cassazione la ricorrente dedusse: (1) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame della volontà delle parti e della dedotta contraddittorietà della sentenza di primo grado sul criterio di determinazione dei confini; (2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere ritenuto soccombente la ricorrente, nonostante la sua asserita adesione allo scioglimento della comunione; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di riparto delle spese di ctu tra tutti i condividenti e non tra le sole parti processuali; (4) violazione dell'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55/2014 per il calcolo dell'aumento del compenso in presenza di più soggetti assistiti e per la mancata considerazione della riduzione del 30% prevista in mancanza di specifiche questioni di fatto e diritto. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a un riesame del merito e comunque precluso dalla doppia conforme, rilevando anche che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione giuridica o l'interpretazione del negozio. Ha rigettato i motivi sulle spese: la ricorrente era soccombente per causalità, avendo resistito all'applicazione dell'accordo e costringendo gli altri a giudizio; la valutazione della soccombenza è rimessa al giudice di merito; l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 si riferisce ai 'soggetti' e consente l'aumento del compenso per ciascun soggetto assistito con la stessa posizione processuale anche se rappresentano un'unica parte; il comma 4 non impone automaticamente la riduzione del 30%, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché richiedeva un riesame del merito ed era precluso dalla doppia conforme; ha rigettato i motivi relativi alla regolazione delle spese, confermando la soccombenza della ricorrente e la correttezza del criterio adottato per il compenso degli avvocati che assistevano più soggetti con identica posizione processuale. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente il riesame del merito né la censura della valutazione di elementi istruttori o dell'interpretazione di un negozio giuridico.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché il come e il quando della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificazione e produzione degli atti/processi richiamati è funzionale all'ammissibilità del motivo di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza; la parte che, resistendo all'applicazione dell'accordo e imponendo il giudizio, determina la lite può essere considerata soccombente ai fini della condanna alle spese.
La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la decisione, espressamente o implicitamente, ha comunque regolato la domanda o il capo di lite devoluto.
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento"
L'aumento del compenso si riferisce ai soggetti assistiti con la stessa posizione processuale, non alle sole parti in senso tecnico; il maggior compenso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti della regola indicata.
art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014
"Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento"
La riduzione del 30% non è automaticamente sovrapposta all'aumento del comma 2; la sua applicazione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice sul concreto impegno professionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio deducibile in cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso; non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o dell'interpretazione del contratto/negozio.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificare le diverse rationes facti delle due decisioni di merito; in mancanza, la censura sul vizio motivazionale è inammissibile.
- Nella regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in base all'esito sostanziale della lite e al principio di causalità: chi con il proprio dissenso rende necessario il giudizio può essere condannato alle spese anche se afferma di non essersi opposto in astratto al petitum finale.
- L'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 valorizza il numero dei soggetti assistiti, non la sola pluralità delle parti processuali in senso tecnico; l'aumento del compenso può operare per ciascun soggetto con identica posizione processuale.
- La riduzione del 30% prevista dall'art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014 non è automatica né necessariamente concorrente con l'aumento del comma 2; la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice sul contenuto effettivo dell'attività difensiva.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice ha comunque deciso, anche implicitamente, sul capo di domanda o sull'istanza devoluta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →