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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25381/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca del denaro (€110,00 su libretto postale) e del telefono cellulare. Il ricorrente contestava l'assenza di motivazione circa la pertinenzialità o la riconducibilità di tali beni al reato contestato (mera detenzione illecita di sostanza stupefacente), sostenendo che né il denaro né il telefono potevano essere considerati provento o strumenti della cessione di stupefacenti

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro e del cellulare, annullando senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca di tali beni per radicale carenza di motivazione. La Corte ha osservato che l'accordo tra le parti (patteggiamento) non prevedeva la confisca di quei beni e che il dispositivo della sentenza impugnata non era accompagnato da motivazione che collegasse il denaro e il telefono al reato di detenzione illecita. Sono rimasti impregiudicati gli altri effetti della sentenza (applicazione della pena per i reati contestati, confisca e distruzione della sostanza stupefacente). È stata disposta la restituzione dei beni all'avente diritto e trasmessi gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma indicata come riferimento al reato contestato nella sentenza di merito; dalla motivazione della cassazione non emerge una specifica interpretazione della disposizione stessa ma è richiamata come parte della fattispecie per la quale è stata applicata la pena

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamata come norma relativa alla disciplina degli stupefacenti oggetto del procedimento; la sentenza di cassazione non modifica le conclusioni riferite alla sostanza sequestrata, confermando la distruzione e la confisca di quanto direttamente costituisce lo stupefacente

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma limita la cassabilità delle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato misure di sicurezza ai soli casi in cui la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. La Corte ha precisato che quando l'accordo non contempla un provvedimento (qui, la confisca di denaro e telefono), la sentenza è sindacabile per vizi di motivazione secondo la disciplina generale

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio generale per la sindacabilità in Cassazione delle sentenze non totalmente ricomprese nell'accordo; in particolare la Corte ha ritenuto applicabile il vizio di motivazione (art. 606) laddove la confisca non fosse prevista nell'accordo di patteggiamento

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti conseguenti alla decisione di restituzione dei beni; la Corte ha mandato la cancelleria a esperire gli atti previsti da tale disposizione per la riconsegna dei beni all'avente diritto

Massime di principio

  • La confisca di beni in esito a una sentenza di patteggiamento deve essere espressamente prevista nell'accordo tra le parti oppure adeguatamente motivata nella sentenza; in mancanza di entrambe le condizioni la misura è annullabile per vizio di motivazione
  • Nei casi di mera detenzione di stupefacenti, non sussiste presunzione automatica che denaro o telefoni rinvenuti costituiscano provento o strumento del reato: la pertinenzialità deve emergere da specifici elementi di fatto e da motivazione puntuale
  • Se l'accordo di patteggiamento non menziona specifici beni soggetti a confisca, la Cassazione può sindacare la decisione per carenza motivazionale secondo le ordinarie regole dell'art. 606 c.p.p., anche se la pena è stata patteggiata
  • Dopo l'annullamento della confisca, la restituzione dei beni avviene con le modalità previste dall'art. 626 c.p.p.; è importante che la parte richiedente conservi documentazione e titoli per provare la titolarità o l'interesse alla restituzione
  • In situazioni analoghe è utile contestare immediatamente in grado di impugnazione la mancanza di motivazione circa la pertinenzialità dei beni e richiedere espressamente la restituzione, citando la giurisprudenza sulla necessità del nesso tra bene e reato

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