Cassazione Penale, Sentenza n. 12179/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.; tasso alcolemico 2,07 g/l e 1,82 g/l) deducendo due censure principali: (1) nullità della sentenza per mancata valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento inoltrata via PEC alla cancelleria (presunta omissione del giudice); (2) vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'imputato, contestando l'idoneità delle dichiarazioni rese dagli agenti verbalizzanti e sostenendo che non sarebbero stati effettuati accertamenti oggettivi idonei a provare l'identità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che l'invio via PEC da parte di privati non equivale automaticamente a notifica o comunicazione valida ex art. 583 c.p.p., né prova l'effettivo recapito: la parte che si dolga dell'omesso esame deve dimostrare il regolare arrivo e la tempestiva sottoposizione dell'istanza al giudice; nella specie era prodotta solo la stampa dell'invio, non la prova del ricevimento. Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui le dichiarazioni rese dall'indagato/imputato sulla propria identità sono, fino a prova contraria, idonee a fondare l'identificazione; gli accertamenti oggettivi (rilievi dattiloscopici, foto, ecc.) sono necessari solo se sussistono elementi concreti che rendano dubbia la veridicità delle dichiarazioni. Perciò entrambe le censure sono rigettate. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186 C.d.S., commi 2, 2-bis e 2-sexies
Norma sanzionatoria applicata per la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto provato il reato in base ai valori alcolemici rilevati e alla decisione di merito confermata.
La specialità delle norme processuali penali sulle impugnazioni e notificazioni prevale sulla disciplina generale dell'invio telematico: la PEC inviata da privati non sostituisce automaticamente le comunicazioni formali previste per il processo penale.
Regola le procedure oggettive di identificazione fisica; la Corte conferma che tali accertamenti sono necessari solo se emergono concreti elementi che mettono in dubbio la veridicità delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato.
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Sancisce l'equiparazione della trasmissione informatica alla notificazione postale in generale, ma la Corte richiama la deroga per la specialità delle norme di settore (processo penale) che limitano l'efficacia probatoria della sola stampa dell'invio.
Norme che hanno disciplinato l'uso della PEC; la Corte ricorda che l'uso della PEC nel processo penale è limitato e, per le comunicazioni da parte della cancelleria verso soggetti diversi dall'imputato, è previsto, mentre le comunicazioni provenienti da privati non garantiscono automaticamente la prova del ricevimento.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per quantificare la sanzione equitativa (euro 3.000).
Massime di principio
- La trasmissione via PEC da parte di un privato alla cancelleria non sostituisce automaticamente le formalità processuali: la parte che invia deve conservare e, in caso di contestazione, dimostrare non solo l'invio ma anche l'effettivo ricevimento/timely portata all'attenzione del giudice.
- L'uso di mezzi informatici (PEC) o fax per chiedere rinvio per legittimo impedimento espone al rischio di intempestività se la cancelleria non prende in carico o non trasmette tempestivamente l'istanza al giudice; è prudente acquisire prova del ricevimento o utilizzare canali formalmente previsti (notifica, comparizione, istanza in udienza).
- Le dichiarazioni rese dall'indagato/imputato sulla propria identità sono in generale idonee a comprovare la persona; gli accertamenti oggettivi (rilievi dattiloscopici, fotografici, ecc.) sono necessari solo se emergono elementi concreti che rendano dubbia la veridicità di tali dichiarazioni.
- Per contestare efficacemente l'identificazione operata dalla polizia giudiziaria è necessario allegare elementi concreti che dimostrino l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'interessato; mere contestazioni generiche della metodologia non sono sufficienti.
- In caso di impugnazione per omesso esame di istanze trasmesse telematicamente, è fondamentale documentare il reperimento della comunicazione da parte dell'ufficio (ricevute, certificazioni di presa in carico) e sollevare il vizio tempestivamente in sede di merito o impugnativa.
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