Cassazione Civile, Ordinanza n. 31645/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo avverso la sentenza del Tribunale che aveva aperto la liquidazione giudiziale di una società. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo, ritenendo: competente il Tribunale di Roma sulla base della sede legale risultante dai registri; non attendibili i bilanci depositati dalla debitrice perché non veritieri e incompleti, avendo omesso l'iscrizione di un rilevante credito della società istante; sussistente lo stato di insolvenza per il mancato pagamento dei crediti azionati dalla creditrice; infondata la contestazione sulla legittimazione della società istante, in quanto soggetto in amministrazione giudiziaria e già destinatario di misure di prevenzione; infondate anche le doglianze relative alla pretesa mancanza di autorizzazione a stare in giudizio e alla contestazione del credito, ritenuta una inammissibile rivalutazione di questioni già coperte da giudicato o incompatibili con lo scrutinio prognostico proprio della fase preapertura. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità per motivazione apparente della sentenza d'appello e omessa considerazione di varie eccezioni, tra cui la mancata notifica del decreto di udienza; 2) violazione delle norme sulla competenza territoriale, assumendo l'incompetenza del Tribunale di Roma; 3) violazione dell'art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011 per difetto di legittimazione della società creditrice; 4) violazione dell'art. 2 CCII per insussistenza dei requisiti soggettivi di liquidabilità/fallibilità, per difetto di insolvenza e per contestazione del credito posto a fondamento della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito e che la motivazione della Corte d'appello non fosse affatto apparente; il secondo motivo è stato giudicato estraneo alla ratio decidendi, perché non si confrontava con la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva e con l'ammissione della stessa ricorrente di non avere più svolto attività nei luoghi indicati; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti processuali necessari a verificare l'asserita mancanza di autorizzazione; il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva una rivalutazione in fatto dei bilanci e dello stato di insolvenza e, comunque, non aggrediva la ratio della decisione di merito fondata sull'assenza di una contestazione puntuale in reclamo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come norma del reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; la Corte evidenzia che il vizio di motivazione non è deducibile come tale quando si controverte di error in procedendo, e che in cassazione non può pretendersi una nuova valutazione del merito.
È richiamato quale disposizione tra quelle che disciplinano i presupposti dell'apertura della liquidazione giudiziale.
È richiamato come norma sui requisiti soggettivi di liquidabilità/fallibilità; la Corte non rivaluta nel merito l'accertamento compiuto dai giudici di merito sui bilanci e sull'insolvenza.
art. 27, comma 3, lett. c), d.lgs. 14/2019
La Corte richiama la presunzione legale di coincidenza tra sede legale e sede effettiva ai fini della competenza territoriale, valorizzando le risultanze camerali.
art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011
È evocato dalla ricorrente in tema di legittimazione della società in amministrazione giudiziaria; il motivo è però dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la pretesa mancanza di motivazione; la Corte osserva che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, è idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di motivazione apparente o inesistente.
È il paradigma invocato nei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva che le censure, in sostanza, mirano a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.
Evocato dalla ricorrente per sostenere l'acquisizione di fatti non contestati; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola generica e volta al riesame del merito.
Richiamato nel motivo sulla competenza territoriale; la Corte lo reputa non decisivo rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare la motivazione di una decisione di merito sotto il profilo del vizio di motivazione quando la doglianza, in realtà, mira a sollecitare un nuovo esame del fatto o integra un error in procedendo non deducibile in quel modo.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto se, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è apparente una motivazione sintetica ma intellegibile.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate o argomentazioni incompatibili con la decisione di merito.
- Le questioni di competenza territoriale nella procedura di liquidazione giudiziale vanno valutate alla luce delle risultanze formali sulla sede legale e della presunzione di coincidenza con la sede effettiva, salvo contrarie allegazioni specifiche e pertinenti.
- Nel giudizio di legittimità, chi deduce un error in procedendo deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, riportando gli atti e gli elementi necessari a consentire il controllo della censura senza ricerche esplorative negli atti di merito.
- L'accertamento in fatto dei requisiti soggettivi e dello stato di insolvenza compiuto dal giudice di merito non può essere sostituito in cassazione da una nuova valutazione dei bilanci, dei documenti e delle contestazioni di merito.
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